Art. 11. Competenze statali 1. Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di attuazione degli interventi per la sistemazione e il restauro architettonico, urbanistico, ambientale dei rioni Sassi, il provveditorato alle opere pubbliche della Basilicata provvede in detti rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e sistemazione degli immobili a tutela della incolumita' e dell'igiene pubblica, con oneri a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo 5 nei limiti massimi dell'otto per cento delle somme previste per ogni biennio. 2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili. 3. Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi di cui al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili eventualmente necessarie per l'attuazione di tali interventi sono liquidati e corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata. 4. Il provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata e' inoltre autorizzato ad eseguire nei rioni Sassi la manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili di proprieta' dello Stato. 5. I lavori indicati nel presente articolo sono eseguiti di concerto con la soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della Basilicata e con il comune di Matera. 6. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, trasferisce al comune di Matera gli immobili e le aree di proprieta' dello Stato compresi nei programmi biennali di attuazione, in concessione gratuita, per la durata di novantanove anni, nello stato in cui si trovano e con i relativi oneri e diritti. 7. Sono altresi' trasferiti al comune in concessione gratuita novantanovennale gli immobili di uso pubblico realizzati in esecuzione della legislazione speciale per il risanamento dei rioni Sassi. 8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige un elenco aggiornato delle aree e dei beni immobili siti nel comprensorio dei Sassi e del prospiciente altipiano murgico, da assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1 giugno 1939, n. 1089. 9. Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.
Note all'art. 11, comma 8: - La legge n. 1497/1939 concerne protezione delle bellezze naturali. - La legge n. 1089/1939 concerne tutela delle cose d'interesse artistico e storico. Nota all'art. 11, comma 9: Il testo dell'art. 31 della legge n. 1089/1939 (per il titolo v. nota precedente) e' il seguente: "Art. 31. - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dal Ministro. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto".