Art. 11.
                         Competenze statali

  1.  Fino a quando non siano stati approvati i programmi biennali di
attuazione  degli  interventi  per  la  sistemazione  e  il  restauro
architettonico,   urbanistico,   ambientale   dei   rioni  Sassi,  il
provveditorato  alle  opere  pubbliche  della  Basilicata provvede in
detti  rioni a lavori di consolidamento, puntellamento, demolizione e
sistemazione  degli immobili a tutela della incolumita' e dell'igiene
pubblica, con oneri a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo
5  nei  limiti  massimi  dell'otto per cento delle somme previste per
ogni biennio.
  2. Le opere di cui al comma 1 sono di pubblica utilita', urgenti ed
indifferibili.
  3.  Gli eventuali indennizzi dovuti in conseguenza degli interventi
di  cui  al comma 1 e delle occupazioni ed espropriazioni di immobili
eventualmente  necessarie  per  l'attuazione  di tali interventi sono
liquidati  e  corrisposti dal provveditorato alle opere pubbliche per
la Basilicata.
  4.  Il  provveditorato  alle  opere  pubbliche per la Basilicata e'
inoltre  autorizzato  ad  eseguire  nei  rioni  Sassi la manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili di proprieta' dello Stato.
  5.  I  lavori  indicati  nel  presente  articolo  sono  eseguiti di
concerto  con  la  soprintendenza ai beni ambientali e architettonici
della Basilicata e con il comune di Matera.
  6.  Il  Ministro  delle finanze, con propri decreti, trasferisce al
comune  di  Matera  gli  immobili e le aree di proprieta' dello Stato
compresi   nei  programmi  biennali  di  attuazione,  in  concessione
gratuita,  per  la  durata di novantanove anni, nello stato in cui si
trovano e con i relativi oneri e diritti.
  7.  Sono  altresi'  trasferiti  al  comune  in concessione gratuita
novantanovennale   gli   immobili   di  uso  pubblico  realizzati  in
esecuzione  della  legislazione speciale per il risanamento dei rioni
Sassi.
  8.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge, il Ministro per i beni culturali e ambientali redige
un  elenco  aggiornato  delle  aree  e  dei  beni  immobili  siti nel
comprensorio  dei  Sassi  e  del  prospiciente  altipiano murgico, da
assoggettare alle disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e
1 giugno 1939, n. 1089.
  9.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali puo' rinunciare
all'acquisto  ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n.
1089, dell'immobile posto in vendita, trasferendo al comune di Matera
la facolta' di procedere all'acquisto, anche utilizzando a tale scopo
i fondi di cui alla presente legge.
 
          Note all'art. 11, comma 8:
            -   La  legge  n.  1497/1939  concerne  protezione  delle
          bellezze naturali.
            -  La  legge  n.  1089/1939  concerne  tutela  delle cose
          d'interesse artistico e storico.

          Nota all'art. 11, comma 9:
            Il  testo  dell'art.  31 della legge n. 1089/1939 (per il
          titolo v. nota precedente) e' il seguente:
            "Art.  31. - Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il
          Ministro   per   l'educazione   nazionale  ha  facolta'  di
          acquistare  la  cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto
          di alienazione.
            Qualora  la  cosa  sia  alienata  con  altre per un unico
          corrispettivo,  il  prezzo  e'  determinato  d'ufficio  dal
          Ministro.
            Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare  il  prezzo
          determinato  dal Ministro, il prezzo stesso sara' stabilito
          insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione
          composta  di  tre  membri  da  nominarsi  uno dal Ministro,
          l'altro  dall'alienante  ed  il  terzo  dal  presidente del
          tribunale.    Le    spese    relative    sono    anticipate
          dall'alienante.
            Nel  caso  in  cui  il  Ministro  eserciti  il diritto di
          prelazione  su  parte delle cose alienate, il compratore ha
          facolta' di recedere dal contratto".