Art. 12. Avvio dei lavori 1. Per consentire, nell'ambito del primo programma biennale di attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre 1983, gli immobili di proprieta' dello Stato e compresi in detti piani di recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune per la durata di novantanove anni. 2. Il Ministro delle finanze con proprio decreto provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge agli adempimenti di cui al comma precedente.