Art. 12.
                          Avvio dei lavori

  1.  Per  consentire,  nell'ambito  del  primo programma biennale di
attuazione degli interventi, l'immediato avvio dei lavori relativi ai
piani di recupero approvati dal comune di Matera entro il 31 dicembre
1983,  gli  immobili  di  proprieta'  dello Stato e compresi in detti
piani  di  recupero sono trasferiti in concessione gratuita al comune
per la durata di novantanove anni.
  2.  Il  Ministro  delle  finanze con proprio decreto provvede entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della presente legge agli
adempimenti di cui al comma precedente.