Art. 3.
                  Programmi biennali di attuazione

  1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei
rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro:
    a)  le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno
effettuati  gli interventi di restauro conservativo e recupero urbano
ed edilizio ai sensi della presente legge;
    b) le aree e gli immobili di proprieta' dello Stato da acquisire,
e le aree e gli immobili di proprieta' privata la cui acquisizione e'
indispensabile  per  assicurare  organica attuazione degli interventi
previsti nei programmi;
    c)  per  ciascuno  degli  immobili, le categorie degli interventi
ammissibili  in  relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, nonche' le destinazioni d'uso ammissibili;
    d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese
quelle   da  realizzare  all'interno  dei  rioni  Sassi,  finalizzate
all'apprestamento  di  sedi  sostitutive,  temporanee  o  definitive,
necessarie  per  il  trasferimento  di residenze o attivita' presenti
negli immobili oggetto degli interventi;
    e)  la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei
relativi finanziamenti.
  2.  Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio
comunale  entro  centottanta  giorni  dalla  entrata  in vigore della
presente legge e successivamente a cadenza biennale.
  3.   I   successivi  programmi  biennali  conterranno  inoltre  una
relazione  sullo  stato  di  attuazione degli interventi previsti nei
precedenti.
  4.  Le  relazioni  sullo stato di attuazione dei programmi biennali
sono trasmesse dal comune alle competenti commissioni parlamentari.
 
          Nota all'art. 3, comma 1, lettera c):
            La   legge   n.   457/1978   reca  norme  per  l'edilizia
          residenziale. Il testo del relativo art. 31 e' il seguente:
            "Art.   31.   (Definizione   degli   interventi).  -  Gli
          interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
          sono cosi' definiti:
              a)  interventi  di  manutenzione  ordinaria, quelli che
          riguardano   le   opere   di  riparazione,  rinnovamento  e
          sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
          necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
          impianti tecnologici esistenti;
              b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e
          le  modifiche  necessarie  per rinnovare e sostituire parti
          anche  strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
          integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
          che  non  alterino  i  volumi  e le superfici delle singole
          unita'   immobiliari   e  non  comportino  modifiche  delle
          destinazioni di uso;
              c)    interventi   di   restauro   e   di   risanamento
          conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
          edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
          elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
          stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
          compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
          il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi costitutivi
          dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
          edilizio;
              d)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,  quelli
          rivolti  a  trasformare  gli  organismi edilizi mediante un
          insieme  sistematico  di  opere  che  possono portare ad un
          organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
          precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la
          sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
          la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
          elementi ed impianti;
              e)  interventi  di ristrutturazione urbanistica, quelli
          rivolti      a      sostituire      l'esistente     tessuto
          urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
          sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
          modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
          rete stradale.
              Le  definizioni  del presente articolo prevalgono sulle
          disposizioni  degli  strumenti  urbanistici  generali e dei
          regolamenti  edilizi.  Restano  ferme  le disposizioni e le
          competenze  previste  dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e
          29  giugno  1939,  n.  1497,  e successive modificazioni ed
          integrazioni".