Art. 3. Programmi biennali di attuazione 1. I programmi biennali di attuazione degli interventi previsti nei rioni Sassi di cui all'articolo 2 definiscono, tra l'altro: a) le aree e gli immobili, pubblici e privati, sui quali saranno effettuati gli interventi di restauro conservativo e recupero urbano ed edilizio ai sensi della presente legge; b) le aree e gli immobili di proprieta' dello Stato da acquisire, e le aree e gli immobili di proprieta' privata la cui acquisizione e' indispensabile per assicurare organica attuazione degli interventi previsti nei programmi; c) per ciascuno degli immobili, le categorie degli interventi ammissibili in relazione all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' le destinazioni d'uso ammissibili; d) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ivi comprese quelle da realizzare all'interno dei rioni Sassi, finalizzate all'apprestamento di sedi sostitutive, temporanee o definitive, necessarie per il trasferimento di residenze o attivita' presenti negli immobili oggetto degli interventi; e) la previsione delle spese necessarie per gli interventi e dei relativi finanziamenti. 2. Il primo programma biennale deve essere approvato dal consiglio comunale entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente a cadenza biennale. 3. I successivi programmi biennali conterranno inoltre una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei precedenti. 4. Le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi biennali sono trasmesse dal comune alle competenti commissioni parlamentari.
Nota all'art. 3, comma 1, lettera c): La legge n. 457/1978 reca norme per l'edilizia residenziale. Il testo del relativo art. 31 e' il seguente: "Art. 31. (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono cosi' definiti: a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso; c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".