Art. 6. Competenze del comune 1. Il comune di Matera provvede: a) all'acquisizione, anche a trattativa privata, di aree ed immobili di proprieta' privata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); b) alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3); c) alla concessione di contributi ai proprietari ed ai sub-concessionari per la esecuzione delle opere previste nel programma biennale; d) all'affidamento in concessione degli interventi; e) alla determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto e relativa entita'; f) alla realizzazione, ove non delegata ad altri soggetti attuatori, delle opere di urbanizzazione. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, n. 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto, settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3. Su richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i contributi di cui alla presente legge, il comune puo' assegnare in sub-concessione l'uso degli immobili di proprieta' dello Stato ad esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata agli interventi suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari l'esecuzione delle opere relative. 4. Una quota non superiore al cinque per cento dei finanziamenti disponibili puo' essere destinata dal comune alla predisposizione, all'interno dei rioni Sassi, di alloggi parcheggio e di sistemazioni provvisorie per attivita' economiche interessate dagli interventi di recupero. 5. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, il comune puo' impiegare importi non superiori al cinque per cento delle risorse suddette per l'affidamento di studi, ricerche, piani e progetti necessari alle finalita', della presente legge.
Nota all'art. 6, comma 2: Il testo dei commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) della legge n. 457/1978 recante: "Norme per l'edilizia residenziale" e' il seguente: "L'esproprio puo' aver luogo dopo che il comune abbia diffidato i proprietari delle unita' minime di intervento a dare corso alle opere previste dal piano di recupero, con inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno. Per i comuni che adottano, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i programmi pluriennali di attuazione, la diffida di cui al comma precedente puo' effettuarsi soltanto una volta decorso il termine di scadenza del programma pluriennale di attuazione nel quale ciascun piano di recupero approvato viene incluso. I comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla esecuzione delle opere previste dal piano di recupero, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa, nei confronti dei proprietari, delle spese sostenute".