Art. 6.
                        Competenze del comune

  1. Il comune di Matera provvede:
    a)  all'acquisizione,  anche  a  trattativa  privata,  di aree ed
immobili  di  proprieta'  privata  ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b);
    b)  alla realizzazione diretta degli interventi nei casi indicati
all'articolo 4, comma 1, numeri 1), 2) e 3);
    c)   alla   concessione   di  contributi  ai  proprietari  ed  ai
sub-concessionari   per   la  esecuzione  delle  opere  previste  nel
programma biennale;
    d) all'affidamento in concessione degli interventi;
    e)   alla  determinazione  dei  criteri  per  l'assegnazione  dei
contributi agli aventi diritto e relativa entita';
    f)  alla  realizzazione,  ove  non  delegata  ad  altri  soggetti
attuatori, delle opere di urbanizzazione.
  2.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui all'articolo 4,
comma 1, n. 3), si applicano le disposizioni dell'articolo 28, sesto,
settimo ed ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
  3.  Su  richiesta dei proprietari che eseguono gli interventi con i
contributi  di  cui  alla presente legge, il comune puo' assegnare in
sub-concessione  l'uso  degli  immobili  di proprieta' dello Stato ad
esso trasferiti, la cui utilizzazione risulti organicamente collegata
agli  interventi  suddetti, ponendo a carico degli stessi proprietari
l'esecuzione delle opere relative.
  4.  Una  quota  non superiore al cinque per cento dei finanziamenti
disponibili  puo'  essere  destinata dal comune alla predisposizione,
all'interno  dei rioni Sassi, di alloggi parcheggio e di sistemazioni
provvisorie  per attivita' economiche interessate dagli interventi di
recupero.
  5.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie disponibili, il comune
puo'  impiegare  importi  non  superiori  al  cinque  per cento delle
risorse  suddette  per  l'affidamento  di  studi,  ricerche,  piani e
progetti necessari alle finalita', della presente legge.
 
          Nota all'art. 6, comma 2:
            Il  testo dei commi sesto, settimo ed ottavo dell'art. 28
          (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) della
          legge   n.   457/1978   recante:   "Norme   per  l'edilizia
          residenziale" e' il seguente:
            "L'esproprio  puo'  aver  luogo  dopo che il comune abbia
          diffidato i proprietari delle unita' minime di intervento a
          dare  corso  alle opere previste dal piano di recupero, con
          inizio delle stesse in un termine non inferiore ad un anno.
            Per  i  comuni  che adottano, ai sensi dell'art. 13 della
          legge  28  gennaio  1977, n. 10, i programmi pluriennali di
          attuazione,  la  diffida  di  cui  al comma precedente puo'
          effettuarsi  soltanto  una  volta  decorso  il  termine  di
          scadenza  del programma pluriennale di attuazione nel quale
          ciascun piano di recupero approvato viene incluso.
            I  comuni, sempre previa diffida, possono provvedere alla
          esecuzione  delle  opere  previste  dal  piano di recupero,
          anche  mediante  occupazione  temporanea,  con  diritto  di
          rivalsa,   nei   confronti  dei  proprietari,  delle  spese
          sostenute".