Art. 7.
           Interventi dei privati - Contributi - Obblighi

  1.  Sono  assistiti  da  contributi  in conto capitale nella misura
massima  del  quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile dal
comune, maggiorata di un'aliquota fissa ed invariabile del cinque per
cento  per  spese  generali e tecniche, gli interventi, realizzati ai
sensi dell'articolo 4 a cura dei proprietari, concernenti:
    a) le strutture portanti delle unita' edilizie;
    b)  gli  intonaci ed i paramenti esterni, nonche' i provvedimenti
necessari per evitare la formazione di umidita' sulle murature;
    c)  i  manti  di  copertura, nonche' le sottostanti strutture, se
degradate, e le sovrastrutture;
    d) i serramenti esterni;
    e) l'adeguamento funzionale ed igienico-sanitario.
  2.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  del presente articolo e'
elevabile  alla  misura  massima  del  settanta  per  cento qualora i
soggetti  richiedenti  risultino essere in possesso dei requisiti per
l'accesso all'edilizia agevolata previsti dalle disposizioni vigenti.
  3.   Il  contributo  viene  erogato  per  il  cinquanta  per  cento
all'inizio  dei  lavori  e  per  il  restante  cinquanta per cento al
collaudo  tecnico-amministrativo  da  parte  del  comune  delle opere
realizzate.
  4.  Ove  la  maggioranza,  in  base  all'imponibile  catastale, dei
proprietari  di  una  unita'  minima  di  intervento  individuata nei
programmi biennali abbia richiesto i contributi per interventi di cui
ai  commi  precedenti,  il  comune  invita  i  restanti proprietari a
concorrere  alla  realizzazione  degli  interventi,  fissando loro un
termine,   trascorso   il   quale   si   sostituisce  ai  proprietari
dissenzienti  ponendo  la  spesa  relativa  a  carico  dei  medesimi,
detratto il contributo loro concedibile.
  5. La concessione dei contributi e' subordinata alla stipula di una
convenzione,  ovvero  alla  sottoscrizione  di  un  atto  unilaterale
d'obbligo, con cui i proprietari, tra l'altro, si impegnino:
    a)  a  rispettare  le  prescrizioni relative alle caratteristiche
dell'intervento;
    b)   ad   abitare  o  ad  utilizzare  direttamente  gli  immobili
interessati  per  un  periodo  non  inferiore a dieci anni, a partire
dalla  data  di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo
stesso  periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano
conto  del reddito dell'immobile prima degli interventi e delle spese
sostenute, ridotte del contributo ricevuto;
    c) ad assicurare la manutenzione degli immobili.
  6.  Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo con atto
tra  vivi l'immobile entro dieci anni dalla data di ultimazione degli
interventi,  gli obblighi ed i vincoli di cui al comma 5 del presente
articolo sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo.
  7.  Qualora  il  proprietario  non  rispetti gli obblighi assunti o
intenda  liberarsene, deve restituire al comune in un'unica soluzione
il  contributo  ricevuto, maggiorato degli interessi maturati in base
al tasso di sconto.
  8. Il comune utilizza le somme cosi' acquisite destinandole ai fini
del presente articolo.
  9. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi e' nullo.