Art. 11. 1. Le convenzioni previste dall'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42, debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1 gennaio 1988 e debbono indicare: a) l'elenco delle linee da svolgere; b) la frequenza di ogni singola linea; c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata dalla differenza tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato con riferimento a parametri medi obiettivi, ivi compresa una adeguata remunerazione del capitale investito. 2. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' nominata una Commissione interministeriale composta da rappresentanti dei Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle sovvenzioni di equilibrio da riconoscere. 3. La sovvenzione di equilibrio e' determinata con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, sentita la Commissione interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e ai costi dell'anno precedente. 4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione di interessi commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della convenzione la sovvenzione annua e' determinata sulla base dei parametri di cui al comma 1, individuati con criteri di comune esperienza; detta sovvenzione ha carattere di definitivita' e non puo' dar luogo a conguaglio. 5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1 sara' corrisposta a decorrere dalla gestione dei servizi relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione continua ad essere commisurata secondo i criteri e con le modalita' attualmente vigenti. 6. Fino alla data di erogazione della prima sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri indicati nel comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' autorizzato a concedere anticipazioni in conto della eroganda sovvenzione rapportate nella misura alla sovvenzione riconosciuta nell'anno precedente; tale anticipazione e' portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione. 7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio economico delle societa' incaricate della gestione dei servizi, le convenzioni possono prevedere per i primi cinque anni di esercizio una sovvenzione aggiuntiva commisurata alla differenza tra il costo effettivo del servizio sostenuto dalle societa' e la sovvenzione determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale differenza, e per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per cento della suddetta differenza.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) e' il seguente: "Art. 8. - I servizi di collegamento con le isole maggiori e minori, indicati nell'art. 1, lettera c), nonche' eventuali prolungamenti tecnicamente ed economicamente necessari, debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interessate, ed in particolare del Mezzogiorno. Il Ministro per la marina mercantile e' pertanto autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio degli anzidetti servizi, mediante apposita convenzione, da stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, per la durata di anni venti". - Il testo vigente degli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169 (Riordinamento dei servizi marittimi postali e commerciali di carattere locale) e' il seguente: "Art. 2. - Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente art. 1. con le modalita' previste dal primo comma dell'art. 9 della legge 20 dicembre. 1974, n. 684, e successive modificazioni. La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le societa' di navigazione a carattere regionale. Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Le convenzioni, che durano venti anni a decorrere dal 1 gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle societa' di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio". "Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre 1959, n. 1111, tra il Ministero della marina mercantile e le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione alto Adriatico" per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di carattere locali dei settori "E" (medio Adriatico) ed "F" (alto Adriatico) cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 1978. Per regolare la gestione dei servizi di cui al comma precedente nel periodo 30 giugno 1975 - 31 dicembre 1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale con la costa orientale dell'Adriatico, il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere previa convenzione alla societa' per azioni "Lloyd Triestino" di navigazione il contributo annuo di avviamento previsto dall'art. 4, lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni".