Art. 11. 
 
  1. Le convenzioni previste dall'articolo 8 della legge 20  dicembre
1974, n. 684, e dagli articoli 2 e 8 della legge 19 maggio  1975,  n.
169, come modificata dal decreto-legge  29  dicembre  1977,  n.  944,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978,  n.  42,
debbono regolare le gestioni dei servizi a partire dal 1 gennaio 1988
e debbono indicare: 
    a) l'elenco delle linee da svolgere; 
    b) la frequenza di ogni singola linea; 
    c) i tipi di nave da adibire ad ogni singola linea; 
    d) la sovvenzione di equilibrio, rappresentata  dalla  differenza
tra i proventi del traffico e il costo del servizio, determinato  con
riferimento a parametri medi obiettivi,  ivi  compresa  una  adeguata
remunerazione del capitale investito. 
  2. Con decreto del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro, e' nominata
una Commissione  interministeriale  composta  da  rappresentanti  dei
Ministeri indicati, la quale esprime il parere sulle  sovvenzioni  di
equilibrio da riconoscere. 
  3. La sovvenzione di equilibrio  e'  determinata  con  decreto  del
Ministro della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  delle
partecipazioni  statali  e  del  tesoro,   sentita   la   Commissione
interministeriale indicata nel comma 2, con riferimento ai proventi e
ai costi dell'anno precedente. 
  4. Le convenzioni di cui al comma 1 indicano i parametri che devono
essere presi in esame ai fini del calcolo della sovvenzione annua, le
procedure e i tempi di liquidazione, la corresponsione  di  interessi
commisurati secondo il tasso di riferimento determinato dal Ministero
del tesoro per l'eventuale ritardo dell'erogazione. In mancanza della
convenzione la  sovvenzione  annua  e'  determinata  sulla  base  dei
parametri di cui al  comma  1,  individuati  con  criteri  di  comune
esperienza; detta sovvenzione ha carattere  di  definitivita'  e  non
puo' dar luogo a conguaglio. 
  5. La sovvenzione di equilibrio determinata con i criteri  indicati
nel comma 1 sara' corrisposta a decorrere dalla gestione dei  servizi
relativi all'anno 1988. Fino a tale data la sovvenzione  continua  ad
essere commisurata secondo i criteri e con le  modalita'  attualmente
vigenti. 
  6.  Fino  alla  data  di  erogazione  della  prima  sovvenzione  di
equilibrio determinata  con  i  criteri  indicati  nel  comma  1,  il
Ministro della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  delle
partecipazioni statali e  del  tesoro,  e'  autorizzato  a  concedere
anticipazioni in conto della eroganda  sovvenzione  rapportate  nella
misura  alla  sovvenzione  riconosciuta  nell'anno  precedente;  tale
anticipazione e' portata in detrazione alla sovvenzione di equilibrio
da liquidarsi per l'ultimo periodo di vigenza della convenzione. 
  7. Al fine di consentire il graduale riequilibrio  economico  delle
societa'  incaricate  della  gestione  dei  servizi,  le  convenzioni
possono  prevedere  per  i  primi  cinque  anni  di   esercizio   una
sovvenzione aggiuntiva  commisurata  alla  differenza  tra  il  costo
effettivo del servizio sostenuto  dalle  societa'  e  la  sovvenzione
determinata con i criteri indicati al comma 1, in misura comunque non
superiore, per il primo anno, al 50 per cento di tale  differenza,  e
per gli anni successivi rispettivamente al 40, 30, 20 e 10 per  cento
della suddetta differenza. 
 
          Note all'art. 11:
            -  Il  testo dell'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n.
          684  (Ristrutturazione  dei servizi marittimi di preminente
          interesse nazionale) e' il seguente:
            "Art.  8.  -  I  servizi  di  collegamento  con  le isole
          maggiori  e  minori,  indicati  nell'art.  1,  lettera  c),
          nonche'    eventuali    prolungamenti    tecnicamente    ed
          economicamente    necessari,    debbono    assicurare    il
          soddisfacimento  delle  esigenze  connesse  con lo sviluppo
          economico   e   sociale   delle  aree  interessate,  ed  in
          particolare del Mezzogiorno.
            Il   Ministro   per  la  marina  mercantile  e'  pertanto
          autorizzato  a  concedere sovvenzioni per l'esercizio degli
          anzidetti   servizi,   mediante  apposita  convenzione,  da
          stipulare di concerto con i Ministri per il tesoro e per le
          partecipazioni statali, per la durata di anni venti".
            -  Il  testo  vigente degli articoli 2 e 8 della legge 19
          maggio  1975,  n.  169 (Riordinamento dei servizi marittimi
          postali e commerciali di carattere locale) e' il seguente:
            "Art.  2.  -  Il  Ministro  per  la  marina mercantile e'
          autorizzato  a  concedere sovvenzioni per l'esercizio delle
          linee  di  cui  al  precedente  art.  1.  con  le modalita'
          previste  dal  primo  comma  dell'art.  9  della  legge  20
          dicembre. 1974, n. 684, e successive modificazioni.
            La  concessione  delle  sovvenzioni  e  l'esercizio delle
          linee  sono  regolati,  oltre  che dalla presente legge, da
          convenzioni   stipulate  fra  il  Ministro  per  la  marina
          mercantile   e  le  societa'  di  navigazione  a  carattere
          regionale.
            Le  convenzioni sono approvate con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su  proposta del Ministro per la marina
          mercantile,  di  concerto con i Ministri per il tesoro, per
          le   partecipazioni   statali   e   per   le   poste  e  le
          telecomunicazioni.
            Le  convenzioni,  che durano venti anni a decorrere dal 1
          gennaio  1976,  prevedono  gli  obblighi  delle societa' di
          navigazione  a  carattere  regionale  ed  ogni  altra norma
          ritenuta   necessaria   per  il  regolare  svolgimento  del
          servizio".
            "Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi 5
          gennaio  1953,  n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre
          1959,  n.  1111, tra il Ministero della marina mercantile e
          le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione
          alto  Adriatico"  per  l'esercizio  dei  servizi  marittimi
          sovvenzionati  di  carattere  locali dei settori "E" (medio
          Adriatico)   ed  "F"  (alto  Adriatico)  cessano  di  avere
          efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
            Per  regolare  la  gestione  dei  servizi di cui al comma
          precedente  nel  periodo 30 giugno 1975 - 31 dicembre 1978,
          si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dagli
          articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
            A decorrere dal 1 gennaio 1979 per assicurare l'ulteriore
          sviluppo   dell'interscambio   commerciale   con  la  costa
          orientale   dell'Adriatico,   il  Ministro  per  la  marina
          mercantile    e'   autorizzato   a   corrispondere   previa
          convenzione  alla  societa' per azioni "Lloyd Triestino" di
          navigazione  il  contributo  annuo  di  avviamento previsto
          dall'art.  4,  lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e successive modificazioni".