Art. 18.

  1.  Agli  enti  previdenziali indicati al primo comma dell'articolo
unico  della  legge  4  giugno  1973,  n. 311, sono aggiunte le Casse
marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.
  2.  La  durata  in  carica  dei  Presidenti  delle  suddette  Casse
marittime viene elevata a cinque anni.
 
          Nota all'art. 18:
            Il  testo  dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973,
          n.   311   (Estensione  del  servizio  di  riscossione  dei
          contributi  associativi  tramite gli enti previdenziali) e'
          il seguente:
            "Articolo  unico. - L'Istituto nazionale della previdenza
          sociale, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le
          malattie  e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro
          gli  infortuni  sul  lavoro  possono essere autorizzati dal
          Ministro   per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  su
          richiesta   delle   associazioni   sindacali   a  carattere
          nazionale,   ad   assumere  il  servizio  di  esazione  dei
          contributi  associativi  dovuti dagli iscritti, nonche' dei
          contributi  per assistenza contrattuale che siano stabiliti
          dai contratti di lavoro.
            I  rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e
          le    organizzazioni    sindacali   saranno   regolati   da
          convenzioni,  da  sottoporre all'approvazione del Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, ai soli fini di
          accertare   che   il   servizio   di  riscossione  non  sia
          pregiudizievole  per il corrente adempimento dei compiti di
          istituto,  che  siano  rimborsate  le  spese incontrate per
          l'espletamento  del  servizio  e  che gli istituti medesimi
          siano  sollevati  da  ogni  qualsiasi responsabilita' verso
          terzi derivante dall'applicazione della convenzione.
            Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo
          di  ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di
          cui  al  presente  articolo si applicano le disposizioni di
          cui  all'articolo  3,  quarto  comma, del testo unico delle
          leggi  sui  servizi della riscossione delle imposte dirette
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          maggio 1963, n. 858".
            Il  testo  dell'art.  13 della legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e' il seguente:
            "Art. 13. - Il Ministero della marina mercantile esercita
          la  vigilanza  tecnica  sullo svolgimento delle linee e dei
          servizi.
            Il  predetto  Ministero,  d'intesa  con  il Ministero del
          tesoro  e  con  quello  delle  partecipazioni  statali,  ha
          facolta'  di procedere ad ispezioni e controlli, nonche' di
          chiedere  dati, elementi e documenti o di prendere in esame
          registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che
          sia ritenuto necessario.
            La   vigilanza  di  cui  ai  precedenti  commi  e'  fatta
          nell'interesse   della   societa'   e   le  spese  relative
          graveranno   su   appositi   fondi   da   costituirsi   con
          effettuazione  di  una ritenuta del 2 per mille sulle somme
          pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla
          entrata dello Stato per essere rassegnata, nei limiti delle
          riconosciute  necessita',  con  decreto del Ministro per il
          tesoro  allo  stato di previsione della spesa del Ministero
          della marina mercantile".