Art. 18. 1. Agli enti previdenziali indicati al primo comma dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, sono aggiunte le Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena. 2. La durata in carica dei Presidenti delle suddette Casse marittime viene elevata a cinque anni.
Nota all'art. 18: Il testo dell'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311 (Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali) e' il seguente: "Articolo unico. - L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono essere autorizzati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nonche' dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro. I rapporti tra gli istituti di cui al precedente comma e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti di istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che gli istituti medesimi siano sollevati da ogni qualsiasi responsabilita' verso terzi derivante dall'applicazione della convenzione. Nei casi in cui l'esazione dei contributi avvenga a mezzo di ruoli esattoriali, per la riscossione dei contributi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, quarto comma, del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858". Il testo dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' il seguente: "Art. 13. - Il Ministero della marina mercantile esercita la vigilanza tecnica sullo svolgimento delle linee e dei servizi. Il predetto Ministero, d'intesa con il Ministero del tesoro e con quello delle partecipazioni statali, ha facolta' di procedere ad ispezioni e controlli, nonche' di chiedere dati, elementi e documenti o di prendere in esame registri, libri, corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario. La vigilanza di cui ai precedenti commi e' fatta nell'interesse della societa' e le spese relative graveranno su appositi fondi da costituirsi con effettuazione di una ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e contributi, da farsi affluire alla entrata dello Stato per essere rassegnata, nei limiti delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile".