Art. 10. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento "Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni" e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.