Art. 10.

  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge,
valutato  in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi
annui  per  ciascuno  degli  anni  1987  e 1988, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10
miliardi  per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il
1988   lo   specifico  accantonamento  "Attenuazione  delle  aliquote
dell'imposta  sulle  successioni  e  donazioni"  e  quanto  a lire 25
miliardi  per  il  1987  e  25  miliardi  per  il  1988  quota  parte
dell'accantonamento       "Ristrutturazione      dell'Amministrazione
finanziaria".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.