Art. 2. 
 
  1. Nel primo comma dell'articolo  25  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   643,   quale   modificato
dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la  lettera  e)
e' sostituita dalla seguente: 
  "e) degli immobili trasferiti per causa  di  morte  il  cui  valore
complessivo agli effetti dell'imposta sul  valore  globale  dell'asse
ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni". 
 
          NOTE

          Nota all'art. 2:
            il  primo  comma dell'art. 25 (Esenzioni e riduzioni) del
          D.P.R.  n.  643/1972  (istitutivo  della  imposta  comunale
          sull'incremento  di  valore degli immobili) come modificato
          prima  dall'art. 1 del D.P.R. n. 688/1974 e poi dall'art. 3
          della  legge  n. 694/1975, per le modifiche apportate dalla
          presente legge, e' il seguente:
            "Sono   esenti   dall'imposta   di  cui  all'art.  2  gli
          incrementi di valore:
              a)  degli  immobili acquistati a titolo gratuito, anche
          per  causa  di  morte,  dallo  Stato,  dalle regioni, dalle
          province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni
          dotate di personalita' giuridica;
              b)  degli  immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli
          enti di cui alla lettera a);
              c)  degli  immobili acquistati a titolo gratuito, anche
          per  causa  di morte, da enti pubblici o privati legalmente
          riconosciuti,  qualora la donazione, l'istituzione di erede
          o   il   legato  abbiano  scopo  specifico  di  assistenza,
          educazione,   istruzione,  studio,  ricerca  scientifica  o
          pubblica  utilita'.  L'esenzione  e'  revocata  qualora  la
          realizzazione  dello  scopo non sia dimostrata entro cinque
          anni   dall'acquisto   mediante   l'esibizione   di  idonea
          documentazione all'ufficio del registro;
              d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di
          cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
          29  settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o
          per   atto   tra   vivi   nell'ambito   di   una   famiglia
          diretto-coltivatrice.  E'  diretto-coltivatrice la famiglia
          che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione
          dei   fondi  e  all'allevamento  e  governo  del  bestiame,
          sempreche'  la  complessiva  forza  lavorativa  del  nucleo
          familiare   non   sia  inferiore  ad  un  terzo  di  quella
          occorrente per le normali necessita' della coltivazione del
          fondo   e   dell'allevamento   e   governo   del  bestiame.
          L'esistenza  di  questi  requisiti  deve  essere  attestata
          dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna
          e'  equiparato  a  quello dell'uomo nel calcolo della forza
          lavorativa;
              e)  degli immobili trasferiti per causa di morte il cui
          valore  complessivo  agli  effetti  dell'imposta sul valore
          globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire
          120 milioni.".