Art. 4.

  1.  Il  limite  di  10  milioni  di  lire,  di  cui  al terzo comma
dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637, e' elevato a 40 milioni di lire.
  2.   Il   limite  di  500  mila  lire,  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  17  del  suddetto  decreto,  e' elevato a 2 milioni di
lire.
  3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera
b), del suddetto decreto, e' elevato a 100 milioni di lire.
  4.  Il  limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo
comma, del suddetto decreto, e' elevato a 50 milioni di lire.
 
          Note all'art. 4:
              -  Il  testo  del terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. n.
          637/1972,  per le modifiche apportate dalla presente legge,
          e' il seguente:
              "Sono  considerati  parenti  in  linea  retta  anche  i
          genitori  e  i  figli  naturali e i rispettivi ascendenti e
          discendenti  in  linea  retta,  nonche' gli adottanti e gli
          adottati,  gli  affilianti  e  gli  affiliati. La parentela
          naturale,  quando  il  figlio  non  sia stato legittimato o
          riconosciuto  legalmente,  deve risultare nei modi indicati
          dall'art.  279  del  codice civile e dalla legge 19 gennaio
          1942,  n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali
          non  riconosciuti  o  non  riconoscibili  il limite di lire
          cinquantamila  stabilito  nell'art.  5  di  tale  legge  e'
          elevato a quaranta milioni".
              - A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della
          presente  legge al secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n.
          637/1972,   le   spese  funerarie  risultanti  da  regolare
          quietanza sono deducibili anziche' fino alla misura di lire
          cinquecentomila fino a quella di lire 2 milioni.
            -  La lettera b) dell'art. 19 del D.P.R. n. 637/1972, per
          le  modifiche  apportate  dalla presente legge, prevede che
          dall'imposta  si  detraggano,  oltre  all'imposta  comunale
          sull'incremento  di  valore  degli  immobili (come indicato
          nella  lettera  a)  "le  intere  imposte pagate a uno Stato
          estero,   in  dipendenza  della  stessa  successione  e  in
          relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di
          attivo  ereditario  netto  globale  non  eccedente  i cento
          milioni  di  lire;  un  terzo  di tali imposte, se l'attivo
          ereditario  netto globale supera tale limite, sempre fino a
          concorrenza   della  parte  della  imposta  di  successione
          proporzionale  al  valore dei beni siti nello stesso Stato.
          Rimane   salva   l'applicazione   dei   trattati   o   atti
          internazionali regolanti la reciprocita' di trattamento".
            -  Il  testo  del  terzo comma dell'art. 36 del D.P.R. n.
          637/1972,  per le modifiche apportate dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "Per  le  successioni  legittime  devolute al coniuge o a
          parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni
          immobili  o  diritti  reali  immobiliari,  i  chiamati sono
          esonerati  dall'obbligo  della  dichiarazione  se il valore
          globale  dell'asse  ereditario  lordo  non  e'  superiore a
          cinquanta milioni di lire".