Art. 4. 1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' elevato a 40 milioni di lire. 2. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, e' elevato a 2 milioni di lire. 3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera b), del suddetto decreto, e' elevato a 100 milioni di lire. 4. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, e' elevato a 50 milioni di lire.
Note all'art. 4: - Il testo del terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali e i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, nonche' gli adottanti e gli adottati, gli affilianti e gli affiliati. La parentela naturale, quando il figlio non sia stato legittimato o riconosciuto legalmente, deve risultare nei modi indicati dall'art. 279 del codice civile e dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23. Nelle successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili il limite di lire cinquantamila stabilito nell'art. 5 di tale legge e' elevato a quaranta milioni". - A seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della presente legge al secondo comma dell'art. 17 del D.P.R. n. 637/1972, le spese funerarie risultanti da regolare quietanza sono deducibili anziche' fino alla misura di lire cinquecentomila fino a quella di lire 2 milioni. - La lettera b) dell'art. 19 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, prevede che dall'imposta si detraggano, oltre all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (come indicato nella lettera a) "le intere imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione ai beni esistenti nello stesso Stato, nel caso di attivo ereditario netto globale non eccedente i cento milioni di lire; un terzo di tali imposte, se l'attivo ereditario netto globale supera tale limite, sempre fino a concorrenza della parte della imposta di successione proporzionale al valore dei beni siti nello stesso Stato. Rimane salva l'applicazione dei trattati o atti internazionali regolanti la reciprocita' di trattamento". - Il testo del terzo comma dell'art. 36 del D.P.R. n. 637/1972, per le modifiche apportate dalla presente legge, e' il seguente: "Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non e' superiore a cinquanta milioni di lire".