Art. 5. 1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Attivo ereditario). - L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3. Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato. Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089".
Nota all'art. 5: Il testo dell'art. 5 della legge n. 1089/1939 (Tutela delle cose d'interesse artistico) e' il seguente: "Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale". Il Ministero dell'educazione nazionale ha mutato la denominazione in "Ministero della pubblica istruzione" in virtu' del R.D. 29 maggio 1944, n. 142. Le attribuzioni spettanti al Ministro della pubblica istruzione relativamente alle cose di interesse artistico sono state trasferite al Ministro per i beni culturali e ambientali in forza dell'art. 2 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.