Art. 5.

  1.  L'articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 8 (Attivo ereditario). - L'attivo ereditario e' costituito da
tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione
di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.
  Nell'attivo  si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per
un  importo  pari  al  dieci  per  cento del valore complessivo netto
dell'asse  ereditario  detratto  un  ammontare  pari  a  quello degli
scaglioni  non  assoggettabili  a imposta, anche se dichiarati per un
importo  minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati
in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.
  Si  considera  mobilia  l'insieme  dei  mobili  destinati all'uso o
all'ornamento  delle  abitazioni, compresi i beni di valore artistico
non  facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge
1 giugno 1939, n. 1089".
 
          Nota all'art. 5:
            Il  testo  dell'art.  5  della legge n. 1089/1939 (Tutela
          delle cose d'interesse artistico) e' il seguente:
            "Art.  5.  -  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale,
          sentito   il  Consiglio  nazionale  dell'educazione,  delle
          scienze  e  delle  arti, puo' procedere alla notifica delle
          collezioni  o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e
          particolari   caratteristiche  ambientali,  rivestono  come
          complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
            Le  collezioni  e  le  serie  notificate non possono, per
          qualsiasi  titolo,  essere smembrate senza l'autorizzazione
          del Ministro per l'educazione nazionale".
            Il  Ministero  dell'educazione  nazionale  ha  mutato  la
          denominazione  in  "Ministero della pubblica istruzione" in
          virtu'  del  R.D.  29  maggio 1944, n. 142. Le attribuzioni
          spettanti    al    Ministro   della   pubblica   istruzione
          relativamente  alle  cose di interesse artistico sono state
          trasferite al Ministro per i beni culturali e ambientali in
          forza  dell'art.  2  del  D.L.  14  dicembre  1974, n. 657,
          convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5.