Art. 6. 1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera d) le parole "duecentomila" e "centomila" sono rispettivamente sostituite con le parole "un milione" e "cinquecentomila".
Nota all'art. 6: L'art. 9 del D.P.R. n. 637/1972 riguarda i beni trasferiti negli ultimi sei mesi e, al primo comma, stabilisce che si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto. Il terzo comma del predetto articolo, per le modifiche apportate dalla presente legge, risulta essere come segue: "Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II. deve essere detratto l'ammontare: (omissis); a) delle somme erogate per le spese di malattia nonche' per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire un milione per l'autore della successione e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione".