Art. 6.

  1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  637,  alla  lettera  d) le parole
"duecentomila"  e  "centomila" sono rispettivamente sostituite con le
parole "un milione" e "cinquecentomila".
 
          Nota all'art. 6:
            L'art.   9   del  D.P.R.  n.  637/1972  riguarda  i  beni
          trasferiti  negli  ultimi  sei  mesi  e,  al  primo  comma,
          stabilisce   che   si   considerano   compresi  nell'attivo
          ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano
          stati  trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei
          mesi di vita del defunto.
            Il  terzo  comma  del predetto articolo, per le modifiche
          apportate dalla presente legge, risulta essere come segue:
            "Dal  valore  dei  beni  e diritti di cui al primo comma,
          determinato  secondo  le  disposizioni  del  capo  II. deve
          essere detratto l'ammontare:
              (omissis);
              a) delle somme erogate per le spese di malattia nonche'
          per spese per il mantenimento dell'autore della successione
          e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono
          detraibili  fino  a  concorrenza  di  un  ammontare massimo
          mensile di lire un milione per l'autore della successione e
          di  lire  cinquecentomila  per  ogni  familiare  a  carico,
          computando   soltanto   i   mesi   interi   intercorsi  tra
          l'alienazione e l'apertura della successione".