Art. 7.

  1.  Nel  primo  comma  dell'articolo  14 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola "imprese" e'
aggiunta l'espressione "o di attivita' professionale".
 
          Nota all'art. 7:
            Il  testo  del  primo  comma  dell'art.  14 del D.P.R. n.
          637/1972,  per le modifiche apportate dalla presente legge,
          e' il seguente:
            "I   debiti   inerenti  all'esercizio  di  imprese  o  di
          attivita'   professionale,   ove  non  risultino  nei  modi
          indicati  dall'art.  13,  sono ammessi in deduzione qualora
          risultino   dalle   scritture   contabili   del   debitore,
          regolarmente  tenute  ed  obbligatorie  a  norma  di legge,
          ovvero,  se  il  debitore  non  e' obbligato alla tenuta di
          scritture contabili, da quelle del creditore".
            L'art.  13  cui  si  fa  riferimento  concerne  i  debiti
          risultanti    da    atti    scritti,    da    provvedimenti
          giurisdizionali e da titoli di credito.