Art. 9.

  1.  Per  i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26
del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637,
come  modificato  dall'articolo  8  della presente legge, la sanzione
stabilita  nel  primo  comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si
applica  anche  se  la  differenza  tra il valore dichiarato e quello
definitivamente determinato non e' superiore al quarto di questo.
 
          Note all'art. 9:
            -  Il testo dell'intero art. 26 del D.P.R. n. 637/1972 e'
          riportato nella nota all'art. 8.
            -  Il  primo  comma  dell'art.  51  dello  stesso decreto
          prevede  che:  "Se  la  dichiarazione non comprende tutti i
          beni  e  i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si
          applica,  qualora  l'imponibile complessivo superi di oltre
          un  quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da meta' a
          due volte la maggiore imposta dovuta".