Art. 3. 
 
  1. Le modificazioni derivanti dalla  revisione  delle  tariffe  dei
redditi dominicali ed agrari dei  terreni  e  delle  deduzioni  fuori
tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre
1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17  novembre  1980,
hanno effetto dal 1° gennaio 1987.  Per  l'anno  1986  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  dell'articolo  87   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini  delle
imposte sui redditi, i redditi dominicali dei  terreni  e  i  redditi
agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando
per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.