Art. 2.

  1.  Chiunque,  mediante  l'esposizione  di  dati  o  notizie falsi,
consegue   indebitamente,   per   se'  o  per  altri,  aiuti,  premi,
indennita',  restituzioni,  contributi  o  altre  erogazioni a carico
totale  o  parziale  del  Fondo  europeo  agricolo  di orientamento e
garanzia  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando
la  somma  indebitamente  percepita  e'  inferiore  ad  un decimo del
beneficio  legittimamente  spettante, e comunque non superiore a lire
venti  milioni  si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui
agli articoli seguenti.
  2.  Agli  effetti  della  disposizione  del precedente comma 1 e di
quella  del  comma  1  dell'articolo  3, alle erogazioni a carico del
Fondo  europeo agricolo di orientamento e garanzia sono assimilate le
quote  nazionali  previste  dalla normativa comunitaria a complemento
delle  somme  a  carico di detto Fondo, nonche' le erogazioni poste a
totale  carico  della  finanza  nazionale  sulla base della normativa
comunitaria.
  3.   Con  la  sentenza  il  giudice  determina  altresi'  l'importo
indebitamente  percepito e condanna il colpevole alla restituzione di
esso  all'amministrazione  che  ha  disposto  la erogazione di cui al
comma 1.