Art. 3.

  1.   Indipendentemente   dalla  sanzione  penale  e  qualunque  sia
l'importo  indebitamente percepito, per il fatto indicato nei commi 1
e  2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto, oltre alla restituzione
dell'indebito, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria
pari all'importo indebitamente percepito.
  2.  L'amministrazione competente determina le somme dovute ai sensi
del  comma  1  ed emette ingiunzione di pagamento della somma stessa.
Qualora   l'istanza   sia   stata   inoltrata   per   il  tramite  di
un'associazione   o   unione   di   produttori,  l'ingiunzione  viene
notificata  alla  stessa associazione o unione, la quale e' tenuta in
solido  con  il  produttore  al  versamento delle somme dovute ove ne
risulti la corresponsabilita'.
  3.  L'irrogazione  della  sanzione amministrativa non resta sospesa
nel  caso che per il fatto sia promosso procedimento penale. Fermo il
disposto    del   comma   5,   qualora   sia   proposta   opposizione
all'ingiunzione  dinanzi  al  pretore, questi sospende il giudizio di
opposizione e puo' sospendere l'esecutivita' dell'ingiunzione a norma
dell'ultimo  comma  dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
  4.  Il  versamento deve avvenire entro il termine di novanta giorni
dalla ricezione dell'ingiunzione.
  5.  Fino  all'avvenuto pagamento resta sospesa la corresponsione di
qualsiasi aiuto, premio, indennita', restituzione, contributo o altra
erogazione  richiesti  dal  debitore  e  da  percepire  dalla  stessa
amministrazione  che ha emesso l'ingiunzione, per qualunque importo e
anche  per  periodi  temporali  successivi  a quello cui si riferisce
l'infrazione.
  6.   Entro   novanta  giorni  dalla  notificazione  della  sentenza
esecutiva,  ancorche'  non  irrevocabile  o non passata in giudicato,
l'amministrazione  competente  e  tenuta  a  rimborsare  le somme che
giudizialmente risultino da essa recuperate in eccedenza.
  7.  Le somme indebitamente erogate, che vengono recuperate ai sensi
del  presente  articolo in favore della Comunita' economica europea o
di  amministrazioni  statali  diverse  dall'Azienda  di Stato per gli
interventi  nel  mercato agricolo (AIMA) sono versate all'entrata del
bilancio  dello Stato, per essere iscritte su apposito capitolo dello
stato   di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  ai  fini  della
successiva   restituzione  ai  predetti  soggetti  per  la  parte  di
effettiva pertinenza. Le somme dovute ad amministrazioni statali sono
iscritte  nei  rispettivi stati di previsione. Il Ministro del tesoro
e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Le  somme  recuperate  dagli  organismi di
intervento  in  favore  della  Comunita'  economica europea sono alla
stessa   rimborsate   dagli   organismi   predetti,   anche  mediante
conguaglio,   ove   autorizzato  dalla  Comunita'  economica  europea
nell'ambito del sistema FEOGA-Sezione garanzia.