Art. 114 
                        Enti non commerciali 
 
  1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni del titolo  I.  Dal  reddito  complessivo  si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito  di
impresa che  concorre  a  formarlo  e  purche'  risultino  da  idonea
documentazione allegata alla dichiarazione  dei  redditi,  gli  oneri
indicati  nel  comma  2  dell'articolo   113,   ferma   restando   la
disposizione del  secondo  periodo  della  lettera  r)  del  comma  1
dell'articolo 10. Si applica la disposizione del comma 5 dello stesso
articolo. 
  2.  Agli  enti  non  commerciali  che  hanno  esercitato  attivita'
commerciali mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello
Stato  senza  tenerne   contabilita'   separata   si   applicano   le
disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 109.