Art. 29 
                           Reddito agrario 
 
  1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del  reddito  medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al  lavoro
di organizzazione  impiegati,  nei  limiti  della  potenzialita'  del
terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 
  2. Sono considerate attivita' agricole: 
    a) le  attivita'  dirette  alla  coltivazione  del  terreno  alla
silvicoltura e alla funghicoltura; 
    b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno  un
quarto dal terreno; 
    c) le attivita'  dirette  alla  manipolazione,  trasformazione  e
alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche'  non  svolte
sul terreno, che rientrino  nell'esercizio  normale  dell'agricoltura
secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto  prodotti
ottenuti per almeno la meta' dal terreno e dagli animali allevati  su
di esso. 
  3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per  ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui  alla
lettera b) del comma 2, tenuto conto della  potenzialita'  produttiva
dei terreni e delle  unita'  foraggere  occorrenti  a  seconda  della
specie allevata. 
  4. Non si considerano  produttivi  di  reddito  agrario  i  terreni
indicati nel comma 2 dell'articolo 24.