Art. 43 
                         Versamenti dei soci 
 
  1.  Le  somme  versate  alle  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice dai loro soci si considerano date a mutuo se dai
bilanci allegati alle dichiarazioni dei redditi  della  societa'  non
risulta che il versamento e' stato fatto ad altro titolo. 
  2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle
associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.