Art. 7 
                         Periodo di imposta 
 
  1. L'imposta e' dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno  dei  quali
corrisponde  un'obbligazione  tributaria   autonoma,   salvo   quanto
stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma
3 dell'articolo 11. 
  2. L'imputazione dei redditi al  periodo  di  imposta  e'  regolata
dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. 
  3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi  che  secondo  le
disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono  imputabili
al periodo di imposta in cui  sono  percepiti,  determinati  a  norma
delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a  norma  degli
articoli 17 e 18, salvo il disposto del  comma  3  dell'articolo  16,
anche se non rientrano tra i redditi indicati nello  stesso  articolo
16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.