Art. 2. 1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono iscritte nei bilanci: a) dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi; b) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi; c) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi; d) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi. 2. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: "Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426/1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Nota all'art. 2, comma 2: Il testo dell'art. 4 della legge n. 426/1982, e' il seguente: "Art. 4. - Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni: seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905 quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971 quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039 sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130 settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.255 Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti e' stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1 ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinato alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1981. Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti della Azienda".