Art. 2. 
 
  1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui
al precedente articolo 1 sono iscritte nei bilanci: 
    a) dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in  ragione  di  lire
13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli
anni 1987 e successivi; 
    b) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in
ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in
ciascuno degli anni 1987 e successivi; 
    c) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione  di
lire 500 milioni nell'anno 1986 e  lire  1.000  milioni  in  ciascuno
degli anni 1987 e successivi; 
    d) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade,  in  ragione  di
lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400  milioni  in  ciascuno
degli anni 1987 e successivi. 
  2. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive
lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in  lire  43.000  milioni  per
l'anno  1987  e  successivi,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1986-1988,  al  capitolo  n.  6856  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   finanziario   1986,   all'uopo
utilizzando  l'accantonamento:  "Estensione  dei  benefici   di   cui
all'articolo 4 della legge n. 426/1982 al  personale  delle  ferrovie
dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio  dopo
il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 23 dicembre 1986 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          Nota all'art. 2, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  4  della  legge  n. 426/1982, e' il
          seguente:
            "Art. 4. - Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di
          ruolo  e  non  di  ruolo prestato presso l'Azienda autonoma
          delle  ferrovie  dello Stato e presso altre Amministrazioni
          dello  Stato,  fino  al  31  dicembre  1980, e' valutato in
          ragione  dei  seguenti  importi  annui  per  ogni  mese,  o
          frazione di mese superiore ai 15 giorni:

seconda e terza categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.905
quarta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.971
quinta categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.039
sesta categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.130
settima categoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.255

  Il  beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento
distinto   della   retribuzione   ed  ha  effetto  sulla  tredicesima
mensilita',  sul  trattamento  di  quiescenza,  sulle  indennita'  di
buonuscita   e   di  licenziamento,  sulla  determinazione  dell'equo
indennizzo  di  cui  all'articolo 48 del decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle
ritenute   previdenziali  ed  assistenziali  e  relativi  contributi,
compresi  la  ritenuta  in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i
contributi di riscatto.
  L'attribuzione  degli  importi,  di cui al primo comma del presente
articolo,  viene  effettuata  d'ufficio  per  il  personale  nei  cui
confronti  e'  stato  applicato l'articolo 15, primo e secondo comma,
della  legge  6  febbraio  1979, n. 42, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1 ottobre
1978,  l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non
di  ruolo  resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli
non  di  ruolo  resi  presso  l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato  e' subordinato alla presentazione, entro il termine perentorio
di  120  giorni,  decorrenti  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione
ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda.
  Il  beneficio  di  cui  al  presente  articolo  si applica anche al
personale  in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal
servizio con decorrenza 1 gennaio 1981.
  Agli   effetti  dell'applicazione  del  primo  comma  del  presente
articolo  e'  valutabile  anche il servizio prestato dal personale di
cui  alla  legge  22  dicembre 1960, n. 1600, alle dipendenze dell'ex
Governo   militare   alleato   anteriormente   al  26  ottobre  1954.
L'attribuzione  e'  subordinata  alla presentazione, entro il termine
perentorio  di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore
della   presente   legge,  della  domanda  corredata  della  relativa
documentazione  ove  quest'ultima  non  sia  gia' acquisita agli atti
della Azienda".