Art. 10. 
 
  1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi  bilaterali
possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro
subordinato,   di   gruppi   di   lavoratori   per   l'esercizio   di
predeterminate opere o servizi limitati nel  tempo;  al  termine  del
rapporto di  lavoro  i  lavoratori  devono  rientrare  nel  Paese  di
provenienza. 
  2. Gli accordi di cui al comma 1  dovranno  prevedere  procedure  e
modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.