Art. 10. 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza. 2. Gli accordi di cui al comma 1 dovranno prevedere procedure e modalita' per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.