Art. 11. 1. Qualora il lavoratore extracomunitario, prima che trascorrano ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro, per l'iscrizione nelle liste di collocamento, il quale provvede affinche' il lavoratore extracomunitario licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella localita' nella quale dimori, ovvero in quelle viciniori. 2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne da' comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento. 3. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. 4. Per la tutela di diritti derivanti dal rapporto di lavoro il lavoratore extracomunitario puo' presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Nota all'art. 11, comma 4: L'art. 413 del codice di procedura civile che si trascrive e' quello iniziale delle norme sul "procedimento" che terminano con l'art. 432: "Art. 413. (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio".