Art. 11. 
 
  1. Qualora il lavoratore extracomunitario,  prima  che  trascorrano
ventiquattro mesi dalla data di instaurazione del primo  rapporto  di
lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul  territorio  nazionale,  sia
licenziato,  ai  sensi  degli   accordi   vigenti   in   materia   di
licenziamenti  collettivi,  l'impresa  che  ha  assunto  il  suddetto
lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica,
comunica l'avvenuto licenziamento al competente  ufficio  provinciale
del  lavoro  e  della   massima   occupazione   che   ha   rilasciato
l'autorizzazione  al  lavoro,  per  l'iscrizione   nelle   liste   di
collocamento,   il   quale   provvede   affinche'    il    lavoratore
extracomunitario  licenziato  sia  iscritto  nella   lista   di   cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), con priorita' rispetto  a  nuovi
lavoratori extracomunitari e con obbligo di ricerca prioritaria della
nuova offerta di lavoro nella localita' nella quale dimori, ovvero in
quelle viciniori. 
  2. In caso di licenziamento individuale, disposto  ai  sensi  delle
leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1, ovvero in caso  di
dimissioni, il datore di lavoro ne da'  comunicazione,  entro  cinque
giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di  lavoro,  all'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione che ha  rilasciato
l'autorizzazione al lavoro e che provvede alla iscrizione nelle liste
ordinarie di collocamento. 
  3. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce  motivo  per
privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso di soggiorno. 
  4. Per la tutela di diritti derivanti dal  rapporto  di  lavoro  il
lavoratore  extracomunitario  puo'  presentare  ricorso  innanzi   al
pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma degli articoli 413
e seguenti del codice di procedura civile. 
 
          Nota all'art. 11, comma 4:
            L'art.   413  del  codice  di  procedura  civile  che  si
          trascrive e' quello iniziale delle norme sul "procedimento"
          che terminano con l'art. 432:
            "Art.   413.  (Giudice  competente).  -  Le  controversie
          previste  dall'art.  409  sono in primo grado di competenza
          del pretore in funzione di giudice del lavoro.
            Competente   per  territorio  e'  il  giudice  nella  cui
          circoscrizione   e'  sorto  il  rapporto  ovvero  si  trova
          l'azienda  o  una  sua  dipendenza alla quale e' addetto il
          lavoratore  o presso la quale egli prestava la sua opera al
          momento della fine del rapporto.
            Tale    competenza    permane   dopo   il   trasferimento
          dell'azienda   o   la   cessazione  di  essa  o  della  sua
          dipendenza,  purche' la domanda sia proposta entro sei mesi
          dal trasferimento o dalla cessazione.
            Qualora  non  trovino  applicazione  le  disposizioni dei
          commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.
            Sono  nulle  le  clausole derogative della competenza per
          territorio".