Art. 12. 
 
  1. Chiunque compia, in violazione della presente  legge,  attivita'
di intermediazione di movimenti illeciti o  comunque  clandestini  di
lavoratori migranti ai fini  dell'occupazione  in  provenienza,  o  a
destinazione del proprio  territorio  o  in  transito  attraverso  lo
stesso,  ovvero  impieghi  lavoratori  immigrati  extracomunitari  in
condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento,  e'  punito
con la reclusione da  uno  a  cinque  anni  e,  per  ogni  lavoratore
reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. 
  2. Il datore di lavoro che occupi alle  sue  dipendenze  lavoratori
immigrati extracomunitari sprovvisti  dell'autorizzazione  al  lavoro
prevista dalla presente legge e' punito con un'ammenda  da  lire  500
mila a lire 2 milioni e, nei casi piu' gravi, con  l'arresto  da  tre
mesi ad un anno.