Art. 12. 1. Chiunque compia, in violazione della presente legge, attivita' di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, ovvero impieghi lavoratori immigrati extracomunitari in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire 2 milioni a lire 10 milioni. 2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori immigrati extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge e' punito con un'ammenda da lire 500 mila a lire 2 milioni e, nei casi piu' gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.