Art. 13. 
 
  1. E' istituito presso l'INPS un fondo con lo scopo di assicurare i
necessari  mezzi  economici   per   il   rimpatrio   del   lavoratore
extracomunitario che ne sia privo. 
  2.  Il  fondo,  per  le  cui  entrate  ed  uscite  e'  tenuta   una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione  obbligatoria
contro la disoccupazione, e' alimentato con un contributo,  a  carico
del lavoratore extracomunitario,  pari  allo  0,50  per  cento  della
retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30  aprile  1969,  n.
153. Per tale contributo, al cui versamento e' tenuto  il  datore  di
lavoro, si osservano le disposizioni vigenti per l'accertamento e  la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo  pensioni  dei  lavoratori
dipendenti. 
  3. Al fine di assicurare il  pareggio  della  gestione,  l'aliquota
contributiva di cui al comma 2 puo' essere modificata con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno  e  del  tesoro,  sentito  il   consiglio   di
amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze  del  bilancio
consuntivo del Fondo medesimo. 
 
          Nota all'art. 13, comma 2:
            Il  testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza sociale), come modificato dalla legge 13 dicembre
          1986, n. 876, e' il seguente:
            "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto
          1945,  n.  692,  recepiti  negli articoli 27 e 28 del testo
          unico  delle  norme  sugli assegni familiari, approvato con
          decreto  30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico
          delle  disposizioni  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
          malattie  professionali,  approvato  con  decreto 30 giugno
          1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
            "Per  la  determinazione  della  base  imponibile  per il
          calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale,
          si  considera  retribuzione  tutto  cio'  che il lavoratore
          riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo
          di  qualsiasi  ritenuta,  in  dipendenza  del  rapporto  di
          lavoro.
            Sono  escluse  dalla  retribuzione  imponibile  le  somme
          corrisposte al lavoratore a titolo:
              1)  di  diaria  o  di  indennita' di trasferta in cifra
          fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
              2)  di  rimborsi  a  pie'  di  lista  che costituiscano
          rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione
          o in occasione del lavoro;
              3) di indennita' di anzianita';
              4) di indennita' di cassa;
              5)  di  indennita' di panatica per i marittimi a terra,
          in  sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al
          60 per cento del suo ammontare;
              6)  di gratificazione o elargizione concessa una tantum
          a  titolo  di  liberalita',  per  eventi  eccezionali e non
          ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al
          rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;
              7)  di  emolumenti  per  carichi  di  famiglia comunque
          denominati,  erogati,  nei  casi  consentiti  dalla  legge,
          direttamente  dal  datore  di  lavoro,  fino  a concorrenza
          dell'importo  degli  assegni familiari a carico della Cassa
          unica assegni familiari.
              L'art.  74  del testo unico delle norme concernenti gli
          assegni  familiari,  approvato  con  decreto del Presidente
          della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i
          produttori  di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla
          retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali
          attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50
          per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
              L'elencazione  degli elementi esclusi dal calcolo della
          retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
              La   retribuzione  come  sopra  determinata  e'  presa,
          altresi', a
              riferimento  per  il calcolo delle prestazioni a carico
          delle  gestioni  di  previdenza  e  di  assistenza  sociale
          interessate"".
            Si  precisa  che  con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1 marzo
          1985,  n.  44  (Proroga  della  fiscalizzazione degli oneri
          sociali  e  degli  sgravi  contributivi  nel Mezzogiorno ed
          immediate misure in materia previdenziale), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art.
          12  della legge n. 153/1969 e' stato interpretato nel senso
          che  sono  esclusi  dalla base imponibile dei contributi di
          previdenza  e di assistenza sociale i contributi versati al
          Fondo  nazionale  di  previdenza  per  gli  impiegati delle
          imprese di spedizione e delle agenzie marittime.