Art. 16. 
 
  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge i lavoratori extracomunitari che, a qualsiasi  titolo,  a  tale
data risiedevano o dimoravano in Italia, nonche' i datori  di  lavoro
che,  alla  stessa  data,   impiegavano   irregolarmente   lavoratori
stranieri, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio  provinciale
del lavoro competente per territorio, al fine della  regolarizzazione
della loro posizione. 
  2. Il servizio di cui all'articolo 3 tramite gli uffici  periferici
del Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  nonche'  i
patronati e  le  istituzioni  o  fondazioni  con  finalita'  sociale,
provvedono a dare la massima pubblicita' alle disposizioni di cui  al
presente articolo, al fine di promuovere  la  regolarizzazione  della
posizione dei lavoratori extracomunitari presenti sul territorio. Per
la regolarizzazione delle posizioni pregresse gli interessati possono
avvalersi dell'opera degli  enti  di  patronato  di  cui  al  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.  804,
e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. A seguito della comunicazione  di  cui  al  comma  1,  l'ufficio
provinciale  del  lavoro  rilascia  l'autorizzazione  al  lavoro   ai
lavoratori  irregolarmente  occupati  e  provvede  ad   iscrivere   i
lavoratori extracomunitari disoccupati nelle liste di collocamento. 
  4. La regolarizzazione di  cui  al  precedente  comma  comporta  il
riconoscimento dei diritti di cui all'articolo 1. 
  5. Nel caso in cui il lavoratore sia sprovvisto di documenti, o  in
possesso di  documenti  scaduti,  il  comune  in  cui  il  lavoratore
extracomunitario  dimora  potra'  procedere  al  suo   riconoscimento
mediante atto notorio attraverso  l'acquisizione  contestuale  di  un
congruo numero di testimonianze di cittadini italiani  o  provenienti
dallo stesso  Stato  del  lavoratore  che  ha  inoltrato  domanda  di
regolarizzazione. 
  6. Entro tre mesi dalla, data di entrata in vigore  della  presente
legge i datori di lavoro  che  intendano  assumere  con  rapporto  di
lavoro subordinato lavoratori  extracomunitari,  presenti  in  Italia
alla stessa data, possono chiedere la  prescritta  autorizzazione  al
competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
anche se i predetti lavoratori non sono iscritti nelle liste. 
  7. I lavoratori extracomunitari che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, abbiano  contravvenuto  alle  disposizioni  sul
soggiorno degli stranieri, di cui  al  testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza e relativo regolamento  di  esecuzione,  non  sono
punibili qualora, entro tre mesi dalla data medesima,  si  presentino
all'autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza  del  luogo   ove
dimorano per rendere la dichiarazione di soggiorno  e  dichiarare  la
propria  situazione  lavorativa.  L'ufficio  provinciale  del  lavoro
procede  alla  regolarizzazione  dei  lavoratori  extracomunitari  in
possesso di permesso di soggiorno. 
  8.  L'attivita'  lavorativa  effettivamente  prestata  prima  della
comunicazione di cui al  comma  1  e'  riconosciuta,  salvo  avvenuta
decorrenza della prescrizione, oltre che ai sensi dell'articolo  2126
del codice civile, ai fini delle assicurazioni generali  obbligatorie
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e  la  disoccupazione
involontaria. I contributi relativi sono  calcolati  sulla  base  dei
minimali della retribuzione valevole ai fini contributivi  e  versati
senza le maggiorazioni previste per il ritardato pagamento  entro  il
termine di cui al comma  1  limitatamente  ai  periodi  anteriori  al
medesimo. Tali disposizioni si applicano anche ai rapporti di  lavoro
cessati anteriormente alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, sempreche' dichiarati ai sensi del comma 1. 
  9.  Il  datore  di  lavoro  che  abbia  tempestivamente   adempiuto
all'obbligo di cui al comma 1 non e' punibile per le violazioni delle
norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro  nonche'  per
le violazioni delle disposizioni sul soggiorno  degli  stranieri,  di
cui al testo unico delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e  relativo
regolamento di esecuzione compiute in relazione  all'occupazione  dei
lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta  sentenza  di
condanna passata in giudicato. Le stesse disposizioni si applicano ai
datori di lavoro che, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
della presente legge, dichiarino l'esistenza di  rapporti  di  lavoro
pregressi cessati anteriormente a tale data. 
  10. Il datore di lavoro che non ottemperi  all'obbligo  di  cui  al
comma 1 e' punito con le sanzioni previste dall'articolo 12, comma 2. 
Il lavoratore straniero che non  ottemperi  al  medesimo  obbligo  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento  della  somma  da
lire 100.000 a lire 500.000. 
 
          Nota all'art. 16, comma 2:
            Per il D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda la nota all'art. 8,
          comma 8.

          Nota all'art. 16, comma 8:
            Il testo dell'art. 2126 del codice civile e' il seguente:
            Art.  2126.  (Prestazione  di  fatto  con  violazione  di
          legge).  -  La  nullita'  o l'annullamento del contratto di
          lavoro  non  produce  effetto  per  il  periodo  in  cui il
          rapporto  ha avuto esecuzione, salvo che la nullita' derivi
          dall'illiceita' dell'oggetto o della causa.
            Se  il  lavoro  e' stato prestato con violazione di norme
          poste  a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni
          caso diritto alla retribuzione".