Art. 17. 1. Contro ogni eventuale diniego relativo alla fase di regolarizzazione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi alla magistratura amministrativa. 2. I lavoratori immigrati clandestinamente in Italia in data successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge sono immediatamente rimpatriati, con il rispetto delle garanzie e procedure internazionali relative ai diritti umani. Sono altresi' rimpatriati con le stesse garanzie i lavoratori extracomunitari i quali, entro i termini previsti dalla presente legge, non abbiano inoltrato domanda di regolarizzazione della loro posizione a norma dell'articolo 16.