Art. 17. 
 
  1.  Contro  ogni  eventuale   diniego   relativo   alla   fase   di
regolarizzazione e' ammesso ricorso da parte dell'interessato innanzi
alla magistratura amministrativa. 
  2. I  lavoratori  immigrati  clandestinamente  in  Italia  in  data
successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge  sono
immediatamente  rimpatriati,  con  il  rispetto  delle   garanzie   e
procedure internazionali relative ai  diritti  umani.  Sono  altresi'
rimpatriati con le stesse garanzie  i  lavoratori  extracomunitari  i
quali, entro i termini previsti dalla  presente  legge,  non  abbiano
inoltrato domanda di regolarizzazione della loro  posizione  a  norma
dell'articolo 16.