Art. 2. 1. Al fine di promuovere, con la partecipazione dei diretti interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 1, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una consulta per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari, designati dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia; b) quattro rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori; c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici; d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno, degli affari esteri e delle finanze; e) quattro rappresentanti delle autonomie locali di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI); f) tre rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'immigrazione. 3. Per ogni membro effettivo della consulta e' nominato un supplente. 4. La consulta di cui al presente articolo e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 5. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita una commissione incaricata di promuovere e controllare l'applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 158, stipulati per disciplinare i flussi migratori, la repressione delle intermediazioni illegali di manodopera anche nei Paesi di provenienza e la collaborazione reciproca al fine di tutelare i diritti civili, sociali, economici e culturali dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. 6. Della commissione di cui al comma 5 fanno parte il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, o loro delegati, tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro, nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale. 7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere a), b), c) e f), istituiscono, con competenza nelle materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie. 8. La partecipazione a tutti gli organi pubblici, centrali e locali, di cui al presente articolo, e' gratuita, sia per i membri che per i supplenti, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione e non risiedano nei comuni nei quali hanno sede i predetti organi.
Nota all'art. 2, comma 5: Per la convenzione OIL n. 143 si veda nelle note all'art. 1, comma 1.