Art. 2. 
 
  1. Al  fine  di  promuovere,  con  la  partecipazione  dei  diretti
interessati, le iniziative idonee alla rimozione degli  ostacoli  che
impediscono l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo  1,
e' istituita, presso il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale entro tre mesi dall'entrata in vigore della  presente  legge,
una consulta per i problemi dei lavoratori  extracomunitari  e  delle
loro famiglie. 
  2. Della consulta di cui al comma 1 sono chiamati a far parte,  con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale: 
    a) sei rappresentanti dei lavoratori  extracomunitari,  designati
dalle associazioni piu' rappresentative operanti in Italia; 
    b)  quattro   rappresentanti   designati   dalle   confederazioni
sindacali nazionali dei lavoratori; 
    c) tre rappresentanti designati  dalle  organizzazioni  sindacali
nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori economici; 
    d) quattro esperti designati rispettivamente dai Ministeri  della
pubblica  istruzione,  dell'interno,  degli  affari  esteri  e  delle
finanze; 
    e) quattro rappresentanti  delle  autonomie  locali  di  cui  due
designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI); 
    f) tre rappresentanti delle associazioni che  operano  nel  campo
dell'assistenza all'immigrazione. 
  3.  Per  ogni  membro  effettivo  della  consulta  e'  nominato  un
supplente. 
  4. La consulta di  cui  al  presente  articolo  e'  presieduta  dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
  5. Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  istituita  una
commissione incaricata di  promuovere  e  controllare  l'applicazione
degli accordi bilaterali e multilaterali previsti  dalla  convenzione
dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile
1981, n. 158, stipulati  per  disciplinare  i  flussi  migratori,  la
repressione delle intermediazioni illegali di  manodopera  anche  nei
Paesi di  provenienza  e  la  collaborazione  reciproca  al  fine  di
tutelare  i  diritti  civili,  sociali,  economici  e  culturali  dei
lavoratori immigrati e delle loro famiglie. 
  6. Della commissione di cui al comma  5  fanno  parte  il  Ministro
degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro
e della previdenza  sociale,  o  loro  delegati,  tre  rappresentanti
designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e   tre
rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori  di  lavoro,
nominati con decreto ministeriale d'intesa dai Ministri degli  affari
esteri e del lavoro e della previdenza sociale. 
  7. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  le
regioni, in analogia con quanto disposto ai commi 1 e 2, lettere  a),
b),  c)  e  f),  istituiscono,  con  competenza  nelle  materie  loro
attribuite dalla Costituzione e dalle  leggi  dello  Stato,  consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle  loro
famiglie. 
  8. La partecipazione  a  tutti  gli  organi  pubblici,  centrali  e
locali, di cui al presente articolo, e' gratuita, sia  per  i  membri
che per i supplenti, con  esclusione  del  rimborso  delle  eventuali
spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti  dalla  pubblica
amministrazione e non risiedano nei comuni nei  quali  hanno  sede  i
predetti organi. 
 
          Nota all'art. 2, comma 5:
            Per la convenzione OIL n. 143 si veda nelle note all'art.
          1, comma 1.