Art. 3. 
 
  1. E' istituito, presso  la  Direzione  generale  del  collocamento
della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
apposito  servizio  per   i   problemi   dei   lavoratori   immigrati
extracomunitari e delle loro famiglie  il  quale,  sulla  base  delle
direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla  consulta  di  cui
all'articolo 2 e dalla commissione centrale per l'impiego,  promuove,
direttamente  o  attraverso  le  amministrazioni  o  le   istituzioni
competenti per materia, interventi o azioni per: 
    a) l'informazione  dei  lavoratori  extracomunitari  e  qualunque
altra forma di attivita' volta  a  garantire  parita'  di  diritti  e
doveri con i lavoratori italiani; 
    b) la continuita' dei flussi di informazione  verso  i  consolati
italiani all'estero e  verso  i  consolati  stranieri  in  Italia  in
relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati; 
    c)  il  censimento  delle  offerte  di  lavoro  e   le   relative
informazioni dei lavoratori extracomunitari; 
    d)  l'inserimento  dei  lavoratori  extracomunitari  nella  nuova
realta' sociale e la formazione professionale; 
    e) il reperimento di alloggi; 
    f)  la  tutela  della  lingua  e  della  cultura  dei  lavoratori
extracomunitari e la loro istruzione; 
    g) la tutela dell'associazionismo; 
    h) l'assistenza  sociale  e  la  tutela  dei  diritti  sindacali,
fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari; 
    i) la  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori  extracomunitari  in
materia di invalidita' e infortunistica, anche al  momento  del  loro
rientro; 
    l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie. 
  2. Al servizio e' preposto un dirigente  superiore,  designato  fra
quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il quale e' membro di diritto della  consulta  di
cui all'articolo  2.  Egli  e'  coadiuvato  da  personale  tecnico  e
d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro  e
della previdenza sociale, senza altra modificazione  ne'  ampliamento
della dotazione organica del Ministero.