Art. 4. 1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia ed occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali sono ammessi nel territorio nazionale e possono soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale e' ammesso il lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado di assicurare ad essi normali condizioni di vita. 2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 e' accordata l'autorizzazione al lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 5 e 8, commi 3 e 4. 3. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.