Art. 4. 
 
  1. I lavoratori extracomunitari legalmente residenti in  Italia  ed
occupati hanno diritto al ricongiungimento con il coniuge nonche' con
i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione
italiana, i quali sono ammessi nel  territorio  nazionale  e  possono
soggiornarvi per lo  stesso  periodo  per  il  quale  e'  ammesso  il
lavoratore e sempreche' quest'ultimo sia in grado  di  assicurare  ad
essi normali condizioni di vita. 
  2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del
lavoratore indicati nel comma  1  e'  accordata  l'autorizzazione  al
lavoro, con l'osservanza delle direttive e dei criteri  di  cui  agli
articoli 5 e 8, commi 3 e 4. 
  3. Per motivi familiari e' consentito l'ingresso  ed  il  soggiorno
nello Stato, purche' non a scopo di lavoro, dei genitori a carico.