Art. 5. 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui all'articolo 2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri degli affari esteri e dell'interno, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilita' professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ed in particolare: a) per la presentazione e la raccolta delle domande dei lavoratori extracomunitari legalmente residenti in Italia e, ove opportuno, di quelli dimoranti all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana; b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri gia' legalmente residenti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia, la cui domanda sia stata presentata ai sensi delle direttive relative all'attuazione della lettera a); c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti commissioni regionali per l'impiego e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con le commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro; d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro. 2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, e' iscritto nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani. 3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza di accordi di reciprocita', pur favorendone l'attuazione ogni qualvolta essi si rendano possibili.