Art. 5. 
 
  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  sentite  la
commissione centrale per l'impiego e la consulta di cui  all'articolo
2, fissa, con propri decreti, di intesa con i Ministri  degli  affari
esteri e  dell'interno,  nel  rispetto  degli  impegni  comunitari  e
internazionali, le direttive di  carattere  generale  in  materia  di
impiego  e  di  mobilita'  professionale  di  lavoratori  subordinati
extracomunitari in Italia ed in particolare: 
    a)  per  la  presentazione  e  la  raccolta  delle  domande   dei
lavoratori extracomunitari legalmente  residenti  in  Italia  e,  ove
opportuno, di quelli dimoranti all'estero,  che  chiedano  di  essere
avviati al  lavoro  alle  dipendenze  di  una  impresa  operante  sul
territorio della Repubblica italiana; 
    b) per  la  tenuta  delle  speciali  liste  di  collocamento  dei
lavoratori  extracomunitari  e  per  la  formazione  delle   relative
graduatorie. Le liste predette devono essere tenute  in  modo  che  i
lavoratori stranieri gia' legalmente residenti in Italia precedano in
graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari,  i  lavoratori
extracomunitari, residenti all'estero, in cerca di prima  occupazione
in Italia, la  cui  domanda  sia  stata  presentata  ai  sensi  delle
direttive relative all'attuazione della lettera a); 
    c) per il censimento mensile delle offerte  di  lavoro  risultate
inevase presso le competenti commissioni regionali  per  l'impiego  e
per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori  in  cui
l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale.  I  datori  di
lavoro e le organizzazioni sindacali collaborano con  le  commissioni
regionali per  l'impiego  fornendo  ad  esse  tutte  le  informazioni
relative alle variazioni dell'offerta di lavoro; 
    d) per l'avviamento al lavoro su richiesta numerica dei  predetti
lavoratori, dopo che sia stata  accertata,  da  almeno  un  mese,  la
indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari ad accettare  le
relative offerte di lavoro. 
  2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al  lavoro  del
lavoratore extracomunitario in Italia questi, se disoccupato o se  in
cerca di nuova occupazione, e' iscritto nelle liste  di  collocamento
predisposte per i lavoratori italiani. 
  3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla vigenza
di  accordi  di  reciprocita',  pur  favorendone  l'attuazione   ogni
qualvolta essi si rendano possibili.