Art. 6. 
 
  1. Per l'avviamento con chiamata  nominativa  e  per  il  passaggio
diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani. 
  2.  L'assunzione  di  lavoratori  extracomunitari  da  adibirsi  ai
servizi domestici  avviene  con  richiesta  nominativa.  Ai  predetti
lavoratori l'autorizzazione di cui  all'articolo  8,  comma  3,  puo'
essere rilasciata anche per  l'instaurazione  di  una  pluralita'  di
rapporti  che  complessivamente  assicurino  un'occupazione  a  tempo
pieno. 
  3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani
pubblici e privati,  di  ogni  ordine  e  grado,  possono  richiedere
l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa a tempo determinato,
durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore
annuali.  Essi  vengono  avviati  al   lavoro   dopo   i   lavoratori
extracomunitari gia' legalmente residenti in Italia e i lavoratori di
cui alla lettera d) dell'articolo 5.