Art. 8. 
 
  1. Ai fini  dell'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro,  il
lavoratore extracomunitario deve essere munito del  visto  rilasciato
dalle competenti autorita' consolari sulla base delle  autorizzazioni
al lavoro concesse dai competenti uffici  provinciali  del  lavoro  e
della massima occupazione,  in  conformita'  alle  direttive  di  cui
all'articolo 5. 
  2. Il visto di cui al comma 1 puo' essere rilasciato dal  consolato
italiano presso lo Stato  di  origine  o  di  stabile  residenza  del
lavoratore  qualora  egli  sia  in  possesso  dell'autorizzazione  al
lavoro,  corredata  da  nulla  osta  provvisorio   della   competente
autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 
  3. Gli uffici provinciali del lavoro e  della  massima  occupazione
provvedono al rilascio  dell'autorizzazione  previo  accertamento  di
indisponibilita'  di  lavoratori   italiani   e   comunitari   aventi
qualifiche  professionali   per   le   quali   e'   stata   richiesta
l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte
dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai
sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potra' essere  inferiore
a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi
di categoria. 
  4. L'autorizzazione al lavoro ha validita' biennale e  riguarda  le
mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione. 
  5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario  conserva  i
diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo'  goderne
indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. 
  6.  Gli  enti  locali  di  residenza  provvederanno  a   facilitare
attraverso i servizi  sociali  ogni  esigenza  di  inserimento  nella
comunita'  e  la  preventiva  disponibilita'   di   idonei   alloggi,
eventualmente istituendo apposite consulte. 
  7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 e', anche  per
eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di  gettoni  di
presenza, ne' rimborso di spese. 
  8. Le attribuzioni degli istituti  di  patronato  e  di  assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato  29  luglio  1947,  n.  804  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che  prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia. 
 
          Nota all'art. 8, comma 8:
            Il  D.L.C.P.S.  n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento
          giuridico  degli  istituti  di  patronato  e  di assistenza
          sociale.  Con  la  legge  27  marzo  1980, n. 112, e' stata
          fornita l'interpretazione autentica delle norme concernenti
          la   personalita'   giuridica  ed  il  finanziamento  degli
          istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale di cui al
          predetto decreto.
            Si  ritiene  utile riportare il testo dell'art. 1-ter del
          D.L.  2  dicembre  1985,  n. 688, recante misure urgenti in
          materia  previdenziale,  di  tesoreria  e  di servizi delle
          ragionerie   provinciali   dello  Stato  (testo  coordinato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          33   del   10  febbraio  1986),  aggiunto  dalla  legge  di
          conversione 31 gennaio 1986, n. 11:
            "Art.   1-ter   -   1.   E'   fatto   obbligo  ai  legali
          rappresentanti  degli istituti di patronato e di assistenza
          sociale   di   utilizzare,   in  via  prioritaria,  per  la
          regolarizzazione      delle     posizioni     contributive,
          previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del
          personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite
          in  base  alle  ripartizioni  definitive per gli anni 1982,
          1983  e  1984  dei  fondi  di  cui  agli articoli 4 e 5 del
          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 29
          luglio  1947,  n.  804. Per gli stessi fini dovranno essere
          utilizzate  le somme percepite a titolo di anticipazioni in
          conto    dei    contributi    al   finanziamento   relativo
          all'esercizio  1985 ed a seguito di ripartizione definitiva
          per l'esercizio medesimo.
            2.  Per  gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni
          definitive  tra  gli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale  dei  fondi  di  cui al comma 1 sono effettuate, in
          deroga  alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro
          del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
          Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a
          quote percentuali determinate con riferimento alle quote di
          ripartizione  definitiva  applicate nel triennio 1979-81 ed
          ai  dati  acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli
          istituti  di  previdenza  e  di  assistenza  sociale  e gli
          istituti  di  patronato  e di assistenza sociale e relativi
          all'attivita'  ed  all'organizzazione  di questi ultimi nei
          predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985.
            3.  In  attesa  delle  ripartizioni  definitive di cui al
          comma    2,    restano   provvisoriamente   confermate   le
          anticipazioni  disposte  dal  Ministero  del lavoro e della
          previdenza  sociale  in  conto  contributi al finanziamento
          relativi agli esercizi 1982 e 1983.
            4.  Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione
          di   cui   al  comma  2  si  applicano  sul  90  per  cento
          dell'ammontare  dei  fondi disponibili per l'anno medesimo.
          Il  restante 10 per cento, nonche' i fondi gia' accantonati
          ai   sensi   degli   articoli  2  e  15  del  decreto-legge
          ministeriale  26  giugno  1981,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  206  del  29  luglio  1981,  e  dei  decreti
          ministeriali  26  maggio  1983  e  31 maggio 1984, relativi
          all'imposizione  dell'aliquota  per  gli  anni 1982 e 1983,
          saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto
          del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
          gli  istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale, per
          finalita'  di  potenziamento  e  di  ristrutturazione degli
          istituti stessi".