Art. 8. 1. Ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorita' consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in conformita' alle direttive di cui all'articolo 5. 2. Il visto di cui al comma 1 puo' essere rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora egli sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorita' provinciale di pubblica sicurezza. 3. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previo accertamento di indisponibilita' di lavoratori italiani e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali e' stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore extracomunitario. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 1, detto trattamento non potra' essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria. 4. L'autorizzazione al lavoro ha validita' biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione. 5. In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocita'. 6. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunita' e la preventiva disponibilita' di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte. 7. La partecipazione alle consulte di cui al comma 6 e', anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, ne' rimborso di spese. 8. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attivita' di lavoro in Italia.
Nota all'art. 8, comma 8: Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Con la legge 27 marzo 1980, n. 112, e' stata fornita l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al predetto decreto. Si ritiene utile riportare il testo dell'art. 1-ter del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1986), aggiunto dalla legge di conversione 31 gennaio 1986, n. 11: "Art. 1-ter - 1. E' fatto obbligo ai legali rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale di utilizzare, in via prioritaria, per la regolarizzazione delle posizioni contributive, previdenziali ed assistenziali, e di quelle retributive del personale, in servizio ed in quiescenza, le somme percepite in base alle ripartizioni definitive per gli anni 1982, 1983 e 1984 dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804. Per gli stessi fini dovranno essere utilizzate le somme percepite a titolo di anticipazioni in conto dei contributi al finanziamento relativo all'esercizio 1985 ed a seguito di ripartizione definitiva per l'esercizio medesimo. 2. Per gli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui al comma 1 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alle quote di ripartizione definitiva applicate nel triennio 1979-81 ed ai dati acquisiti dagli ispettorati del lavoro presso gli istituti di previdenza e di assistenza sociale e gli istituti di patronato e di assistenza sociale e relativi all'attivita' ed all'organizzazione di questi ultimi nei predetti anni 1982, 1983, 1984 e 1985. 3. In attesa delle ripartizioni definitive di cui al comma 2, restano provvisoriamente confermate le anticipazioni disposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conto contributi al finanziamento relativi agli esercizi 1982 e 1983. 4. Limitatamente all'anno 1985 i criteri di ripartizione di cui al comma 2 si applicano sul 90 per cento dell'ammontare dei fondi disponibili per l'anno medesimo. Il restante 10 per cento, nonche' i fondi gia' accantonati ai sensi degli articoli 2 e 15 del decreto-legge ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 29 luglio 1981, e dei decreti ministeriali 26 maggio 1983 e 31 maggio 1984, relativi all'imposizione dell'aliquota per gli anni 1982 e 1983, saranno utilizzati, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, per finalita' di potenziamento e di ristrutturazione degli istituti stessi".