Art. 9. 1. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalita' di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi. Il lavoratore extracomunitario puo' inoltre partecipare, a norma dell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunita' italiana dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, le regioni promuovono appositi corsi di lingua e cultura italiana. Le regioni favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori extracomunitari a corsi di formazione e di inserimento al lavoro. 3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito dei programmi e convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, puo' predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero approva domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi. 4. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. 5. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
Nota all'art. 9, comma 1: Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 845/1978 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il seguente: "Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti". Note all'art. 9, comma 3: - Il testo dell'art. 14, lettere g) ed h), della legge n. 38/1979 (Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: "Per il raggiungimento delle finalita' della presente legge 11 Dipartimento: (Omissis). g) favorisce la formazione tecnico-scientifica, professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, promuovendo mediante la stipula di convenzioni con universita', enti ed organismi specializzati, o mediante la concessione di appositi contributi, corsi di studio, da attuarsi preferenzialmente in detti Paesi concedendo borse di studio ed altri sussidi, idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia o nel Paese di appartenenza, od anche in altri Paesi nei quali funzionano adeguate istituzioni; concorrendo all'istituzione e al potenziamento di facolta' di studi, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale, anche attraverso l'invio di personale specializzato; h) favorisce, su richiesta dei Paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi, e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi per la frequenza del suddetto personale ad istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle amministrazioni statali interessate; la relativa spesa e' a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge". - Il testo dell'art. 16 della predetta legge n. 38/1979 e' il seguente: "Art. 16. - Per la realizzazione di iniziative specializzate previste nei programmi di cooperazione, il Dipartimento puo' stipulare, nei modi previsti dagli articoli 13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e privati provvisti di personalita' giuridica, con universita', con aziende di Stato e pubblici istituti a gestione autonoma, ritenuti idonei alla stipula dalla sezione speciale del Comitato consultivo di cui al richiamato art. 15; nonche' con gli enti, istituiti ed organismi operanti nel settore del volontariato civile, la cui idoneita' sia stata riconosciuta con decreto ministeriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37, in relazione all'art. 14, lettera f). Nelle predette convenzioni possono essere stabiliti pagamenti rateali a carico del Dipartimento per la realizzazione delle iniziative programmate, con eventuale versamento anticipato della prima rata dopo l'approvazione della stipula. Gli enti, istituiti ed organismi convenzionati, nei cui confronti siano previsti pagamenti da parte dell'Amministrazione degli affari esteri, sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma puo' essere concessa agli enti, istituti ed organismi convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti loro affidati, presumendosi di diritto, quando gli enti, gli istituti e gli organismi non si siano avvalsi della facolta' di recesso - che la relativa convenzione deve prevedere - la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute. Nella stipula di convenzioni di durata pluriennale, non e' applicabile il disposto di cui all'art. 272 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. I rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi convenzionati ai sensi del precedente terzo comma sono approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15".