Art. 9. 
 
  1. I lavoratori italiani ed  extracomunitari  possono  chiedere  il
riconoscimento  di  titoli  di  formazione  professionale   acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  sentita  la  commissione  centrale   per
l'impiego, dispone condizioni e  modalita'  di  riconoscimento  delle
qualifiche per i singoli casi. Il  lavoratore  extracomunitario  puo'
inoltre partecipare, a norma  dell'articolo  2,  terzo  comma,  della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, a tutti i corsi di  formazione  e  di
riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica. 
  2. Al fine di favorire l'integrazione nella comunita' italiana  dei
lavoratori  extracomunitari  e  delle  loro  famiglie,   le   regioni
promuovono appositi corsi di lingua e cultura  italiana.  Le  regioni
favoriscono inoltre la partecipazione dei lavoratori  extracomunitari
a corsi di formazione e di inserimento al lavoro. 
  3. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con  il  Ministro  del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  dei  programmi  e
convenzioni di cui agli articoli 14, lettere g) ed  h),  e  16  della
legge 9 febbraio 1979, n. 38, puo' predisporre progetti integrati per
il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di  origine,
laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai
governi dei Paesi di provenienza,  ovvero  approva  domande  di  enti
pubblici e privati, che richiedano di predisporre  analoghi  progetti
anche per altri Paesi. 
  4. Le regioni,  anche  attraverso  altri  enti  locali,  promuovono
programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della
consulta di cui all'articolo 2, che provvede a segnalare  annualmente
le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, anche  mediante  corsi
effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari. 
  5. Analogamente a  quanto  disposto  per  i  figli  dei  lavoratori
comunitari e per i figli  degli  emigrati  italiani  che  tornano  in
Italia, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua
e cultura di origine. 
 
          Nota all'art. 9, comma 1:
            Il  testo  dell'art.  2, comma 3, della legge n. 845/1978
          (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
          seguente:
            "Alle  iniziative  di  formazione  professionale  possono
          essere ammessi anche stranieri ospiti per ragioni di lavoro
          o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e
          delle leggi vigenti".

          Note all'art. 9, comma 3:
            - Il testo dell'art. 14, lettere g) ed h), della legge n.
          38/1979  (Cooperazione  dell'Italia  con  i Paesi in via di
          sviluppo) e' il seguente:
            "Per  il  raggiungimento  delle  finalita' della presente
          legge 11 Dipartimento:
              (Omissis).
              g)   favorisce   la   formazione   tecnico-scientifica,
          professionale e culturale dei cittadini dei Paesi in via di
          sviluppo,  promuovendo  mediante  la stipula di convenzioni
          con   universita',   enti  ed  organismi  specializzati,  o
          mediante  la  concessione  di appositi contributi, corsi di
          studio,   da  attuarsi  preferenzialmente  in  detti  Paesi
          concedendo  borse  di  studio  ed  altri  sussidi, idonei a
          favorire  la  frequenza agli studi in Italia o nel Paese di
          appartenenza,  od anche in altri Paesi nei quali funzionano
          adeguate  istituzioni;  concorrendo  all'istituzione  e  al
          potenziamento  di  facolta'  di  studi,  istituti, scuole e
          centri  di  formazione  e  di  addestramento professionale,
          anche attraverso l'invio di personale specializzato;
              h)  favorisce,  su  richiesta  dei  Paesi  interessati,
          l'organizzazione  di  programmi di formazione specifica per
          il  personale  dei servizi statali o degli enti pubblici di
          detti Paesi, mediante l'invio di missioni nei citati Paesi,
          e la concessione di borse di studio o di tirocinio ed altri
          sussidi   per   la  frequenza  del  suddetto  personale  ad
          istituti, accademie o scuole di amministrazione dello Stato
          italiano.  Si  applicano  allo  scopo le disposizioni della
          legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle
          amministrazioni statali interessate; la relativa spesa e' a
          carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge".
            -  Il  testo dell'art. 16 della predetta legge n. 38/1979
          e' il seguente:
            "Art.   16.   -   Per   la  realizzazione  di  iniziative
          specializzate  previste  nei  programmi di cooperazione, il
          Dipartimento   puo'  stipulare,  nei  modi  previsti  dagli
          articoli  13 e 15, speciali convenzioni con enti pubblici e
          privati    provvisti   di   personalita'   giuridica,   con
          universita',  con  aziende  di  Stato e pubblici istituti a
          gestione  autonoma,  ritenuti  idonei  alla  stipula  dalla
          sezione   speciale   del  Comitato  consultivo  di  cui  al
          richiamato  art.  15;  nonche'  con  gli enti, istituiti ed
          organismi  operanti nel settore del volontariato civile, la
          cui   idoneita'   sia   stata   riconosciuta   con  decreto
          ministeriale,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 37, in
          relazione all'art. 14, lettera f).
            Nelle   predette  convenzioni  possono  essere  stabiliti
          pagamenti   rateali   a  carico  del  Dipartimento  per  la
          realizzazione  delle  iniziative programmate, con eventuale
          versamento  anticipato della prima rata dopo l'approvazione
          della stipula.
            Gli  enti,  istituiti ed organismi convenzionati, nei cui
          confronti     siano    previsti    pagamenti    da    parte
          dell'Amministrazione  degli affari esteri, sono tenuti alla
          presentazione  del  rendiconto. Nessuna maggiore somma puo'
          essere   concessa   agli   enti,   istituti   ed  organismi
          convenzionati,  neppure  a  titolo  di rimborso di maggiori
          spese   sostenute   per  l'assolvimento  dei  compiti  loro
          affidati,  presumendosi  di  diritto,  quando gli enti, gli
          istituti  e  gli  organismi  non  si  siano  avvalsi  della
          facolta'  di  recesso  -  che  la relativa convenzione deve
          prevedere  -  la  volontaria assunzione a loro carico delle
          maggiori spese sostenute.
            Nella  stipula  di convenzioni di durata pluriennale, non
          e'  applicabile  il  disposto di cui all'art. 272 del regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827.
            I  rendiconti presentati dagli enti, istituti e organismi
          convenzionati  ai  sensi  del  precedente  terzo comma sono
          approvati dal Dipartimento su conforme parere della sezione
          speciale del Comitato consultivo di cui all'art. 15".