Art. 5. Il patrimonio iniziale delle parrocchie e' costituito: per la parrocchia che succede alle chiese parrocchiali estinte, dai beni di proprieta' delle chiese stesse; per entrambe le parrocchie, dai beni di proprieta' dell'Istituto per il sostentamento del clero che a ciascuna parrocchia saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.