Art. 5. 
 
  Il patrimonio iniziale delle parrocchie e' costituito: 
    per la parrocchia che succede alle chiese  parrocchiali  estinte,
dai beni di proprieta' delle chiese stesse; 
    per entrambe le parrocchie, dai beni di proprieta'  dell'Istituto
per il sostentamento del clero  che  a  ciascuna  parrocchia  saranno
assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222.