AVVERTENZA: Il testo aggiornato e' stato redatto dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le disposizioni originarie sono state modificate dalle seguenti: 1) legge 24 novembre 1981, n. 675, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 28 novembre 1981, recante: «Norme integrative della legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»; 2) legge 12 agosto 1982, n. 569, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 19 agosto 1982, recante: «Disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della Polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 della legge 1° aprile 1981, n. 121»; 3) legge 10 ottobre 1986, n. 668, pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 242 del 17 ottobre 1986, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Le modifiche e le integrazioni apportate dalle leggi n. 675/ 1981 e n. 569/1982 sono stampate con caratteri corsivi; le modifiche apportate dalla legge n. 668/1986 sono evidenziate con carattere neretto. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). Art. 1. Attribuzioni del Ministro dell'interno Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita' nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Restano ferme le competenze del Consiglio dei ministri previste dalle leggi vigenti.