Art. 10. 
 
                              Controlli 
 
  Il  controllo  sul  Centro  elaborazione  dati  e'  esercitato  dal
Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, attraverso  periodiche  verifiche  dei
programmi nonche' di dati e di informazioni  casualmente  estratti  e
forniti senza riferimenti nominativi. 
  Il Comitato puo' ordinare la cancellazione  dei  dati  raccolti  in
violazione dell'articolo 7. 
  Il Comitato puo' farsi assistere da esperti scelti  tra  dipendenti
delle Camere o del Ministero dell'interno. 
  I dati e  le  informazioni  conservati  negli  archivi  del  Centro
possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi
soltanto attraverso l'acquisizione delle  fonti  originarie  indicate
nel primo comma dell'articolo  7,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'articolo 141 del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo  viene  rilevata  la
erroneita'  o  l'incompletezza  dei  dati  e  delle  informazioni   o
l'illegittimita' della loro raccolta, l'autorita' procedente  ne  da'
notizia al Comitato parlamentare, per  i  conseguenti  provvedimenti,
nel rispetto dell'articolo 7. 
  Chiunque  viene  a  conoscenza,  dagli  atti  o  nel  corso  di  un
procedimento giurisdizionale o amministrativo, dell'esistenza di dati
che  lo  riguardano,  da  lui  ritenuti  erronei   o   incompleti   o
illegittimamente raccolti, puo' avanzare istanza al tribunale penale,
nel cui circondario e' pendente  il  procedimento  medesimo,  perche'
compia gli accertamenti necessari e ordini la cancellazione dei  dati
erronei  o  illegittimamente  raccolti  o  l'integrazione  di  quelli
incompleti. 
  Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti  l'interessato,
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e il  pubblico  ministero,
con ordinanza, da notificarsi anche al Comitato parlamentare. 
  Avverso tale ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione.