Art. 104. 
 
            Norme transitorie in materia di giurisdizione 
 
  I procedimenti pendenti a carico del personale del disciolto  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza  davanti  ai  tribunali  militari
sono trasferiti all'autorita' giudiziaria competente per territorio e
per materia. 
  I procedimenti pendenti presso il tribunale supremo  militare  sono
trasferiti alla corte di appello o alla corte di  assise  di  appello
competenti per territorio.