Art. 105. 
 
                        Condono disciplinare 
 
  Le sanzioni disciplinari e di stato inflitte ai  funzionari  civili
della pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e al Corpo di polizia femminile per fatti connessi
con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o  per
la  tutela  degli  interessi  del  personale   sono   condonate   con
provvedimenti del Ministro dell'interno. 
  Sono escluse  dal  condono  le  sanzioni  connesse  a  procedimenti
penali.