Art. 107. 
 
Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri  corpi  militari
                             dello Stato 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre  mesi
dall'entrata in vigore della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
aventi valore di legge  ordinaria  per  l'eventuale  passaggio  degli
attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza  ad
altre amministrazioni dello Stato e  degli  attuali  appartenenti  al
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza  ad  altri  corpi  militari
dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
    1)  consentire  agli   appartenenti   all'Amministrazione   della
pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di
pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia  femminile  conservando  le
posizioni  giuridiche  ed   economiche   conseguite,   il   passaggio
all'Amministrazione civile dell'interno e  ad  altre  amministrazioni
dello Stato, salvaguardando i diritti e le  posizioni  del  personale
appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente; 
    2)  consentire  agli   appartenenti   all'Amministrazione   della
pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle  guardie  di
pubblica sicurezza, ivi compresi gli  ufficiali  nelle  posizioni  di
ausiliaria e riserva, rimanendo questi  nelle  stesse  posizioni,  il
passaggio,  conservando  le  posizioni   giuridiche   ed   economiche
conseguite, in  altre  forze  di  polizia,  da  individuarsi  secondo
modalita'  e  criteri  determinati  di  concerto   fra   i   Ministri
interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del
personale  delle  amministrazioni  riceventi.  Agli  ufficiali  nelle
posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella
stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza; 
    3)  possibilita',  per  gli  aventi  diritto,  di  esercitare  le
facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei  decreti
delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.