Art. 108. 
 
                 Cessazione anticipata dal servizio 
 
  Il Governo della Repubblica e' delegato  a  provvedere,  entro  tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto  avente
valore di legge ordinaria, per l'eventuale anticipata cessazione  dal
servizio   di   alcune   categorie   di    funzionari    dell'attuale
Amministrazione della pubblica sicurezza e di appartenenti  al  Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza  con  l'osservanza  dei  seguenti
criteri: 
    a) consentire ai generali e colonnelli del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantottesimo anno  di
eta',  ed  ai  primi  dirigenti,  dirigenti  superiori   e   generali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che abbiano  raggiunto
il sessantesimo anno di eta', di richiedere  l'anticipata  cessazione
dal servizio; 
    b) consentire ai tenenti colonnelli del Corpo  delle  guardie  di
pubblica, sicurezza e ai vice questori aggiunti  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo
anno di eta', di richiedere l'anticipata cessazione dal servizio; 
    c) consentire alle ispettrici e  alle  assistenti  della  polizia
femminile, che abbiano compiuto il quarantatreesimo anno di eta',  di
richiedere l'anticipata cessazione dal servizio; 
    d) consentire agli appuntati, ai  vice-brigadieri,  brigadieri  e
marescialli del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza,  che
abbiano  rispettivamente   compiuto   il   cinquantaquattresimo,   il
cinquantaseiesimo ed il cinquantottesimo anno di eta', di  richiedere
l'anticipata cessazione dal servizio. 
  La cessazione anticipata dal servizio  comporta  la  promozione  al
grado o alla qualifica superiore con decorrenza dal giorno precedente
alla cessazione dal servizio nonche' l'applicazione dei  benefici  di
cui all'articolo 6, primo comma, della  legge  3  novembre  1963,  n.
1543. 
  Nel caso in cui non esista  grado  o  qualifica  superiore  vengono
attribuiti tre scatti di anzianita' con pari decorrenza. 
  L'attribuzione dei benefici di  cui  ai  commi  precedenti  non  e'
cumulabile  con  altri   benefici   salvo   l'eventuale   trattamento
privilegiato di quiescenza.