Art. 109. 
 
                   Emanazione dei decreti delegati 
 
  Le norme delegate sono emanate con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro  del  tesoro,
previo parere delle competenti Commissioni  permanenti  della  Camera
dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica.  Dal  parere  delle
Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta
giorni dalla richiesta. Acquisito  il  parere  o  trascorsi  sessanta
giorni,  lo  schema  di  decreto  delegato  e'  sottoposto  all'esame
preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per  il
parere delle  competenti  Commissioni  permanenti,  che  deve  essere
espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Governo. 
  Acquisito tale parere o trascorsi i trenta giorni,  le  norme  sono
deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.