Art. 11. 
 
                              Procedure 
 
  Mediante regolamento, da emanarsi entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore  della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, sono stabilite le procedure per la  raccolta  dei
dati e delle informazioni  di  cui  all'articolo  6,  lettera  a),  e
all'articolo 7, per l'accesso e la comunicazione dei dati  stessi  ai
soggetti previsti  dall'articolo  9,  nonche'  per  la  correzione  o
cancellazione  dei  dati  erronei  e  la   integrazione   di   quelli
incompleti. 
  Un particolare regime di  autorizzazioni  da  parte  dei  capi  dei
rispettivi uffici e servizi, quando non siano questi  stessi  a  fare
diretta richiesta dei dati e delle informazioni, deve essere previsto
dal regolamento per i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo
9.