Art. 111. 
 
Regolamento  di  servizio  della   amministrazione   della   pubblica
sicurezza e  applicazione  delle  norme  del  disciolto  Corpo  delle
                    guardie di pubblica sicurezza 
 
  Il regolamento  di  servizio  dell'amministrazione  della  pubblica
sicurezza e' emanato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro  dell'interno,  sentiti  i   sindacati   di   polizia   piu'
rappresentativi sul piano nazionale. 
  Nel periodo intercorrente tra l'entrata in  vigore  della  presente
legge e quella del regolamento di cui al primo  comma  si  applicano,
per quanto non previsto dalla presente legge  e  se  compatibili  con
essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto  30
novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni. 
  In dette disposizioni  la  denominazione  Corpo  delle  guardie  di
pubblica sicurezza si intende  sostituita  da  Amministrazione  della
pubblica sicurezza.