Art. 112. 
 
         Trattamento pensionistico nella fase di transizione 
 
  Al personale che cessa dal servizio dopo l'entrata in vigore  della
presente legge  e  prima  dell'attuazione  dell'ordinamento  previsto
dall'articolo 36 si applica, qualora piu' favorevole ed ai soli  fini
pensionistici, l'inquadramento ed il relativo  trattamento  economico
spettante al personale in servizio avente la stessa qualifica. 
  Al personale del Corpo delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  che
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si  trovi  nella
posizione di ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto  spetta  lo
stesso trattamento normale ed eventuale, dei parigrado dell'Arma  dei
carabinieri in analoga posizione.