Art. 114. 
 
              Divieto di iscrizione ai partiti politici 
 
  Fino a che  non  intervenga  una  disciplina  piu'  generale  della
materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione,  e
comunque non oltre un anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente
legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo  16
della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici.