Art. 15. 
 
               Autorita' locali di pubblica sicurezza 
 
  Sono  autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza  il  questore  nel
capoluogo di provincia e i funzionari preposti  ai  commissariati  di
polizia aventi competenza negli altri comuni. 
  Ove non siano istituiti commissariati di polizia,  le  attribuzioni
di autorita' locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal sindaco
quale ufficiale di Governo. 
  Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedono, il prefetto,
o il questore su autorizzazione del prefetto, puo' inviare funzionari
della Polizia di Stato, nei comuni di cui al  comma  precedente,  per
assumere  temporaneamente  la  direzione  dei  servizi  di   pubblica
sicurezza. Resta in tale caso sospesa  la  competenza  dell'autorita'
locale di pubblica sicurezza. 
  Le autorita' provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine
e della  sicurezza  pubblica  e  della  prevenzione  e  difesa  dalla
violenza    eversiva,    sollecitano    la    collaborazione    delle
amministrazioni locali  e  mantengono  rapporti  con  i  sindaci  dei
comuni.