Art. 16. 
 
                          Forze di polizia 
 
  Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,  oltre
alla polizia di  Stato  sono  forze  di  polizia,  fermi  restando  i
rispettivi ordinamenti e dipendenze: 
    a)  l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in  servizio
permanente di pubblica sicurezza; 
    b) il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  per  il  concorso  al
mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
  Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative  dei  vigenti
ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati
a concorrere nell'espletamento  di  servizi  di  ordine  e  sicurezza
pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello
Stato. 
  Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio
di pubblico soccorso.