Art. 17. 
 
              Funzioni e servizi di polizia giudiziaria 
 
  Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte  alla  dipendenza  e
sotto la  direzione  dell'autorita'  giudiziaria,  in  conformita'  a
quanto stabilito dal codice di  procedura  penale.  A  tal  fine,  il
dipartimento  della  pubblica  sicurezza  provvede,  nei  contingenti
necessari, determinati dal Ministro dell'interno, di concerto con  il
Ministro di grazia e giustizia, all'istituzione e  all'organizzazione
dei servizi di polizia  giudiziaria  anche  in  base  alle  direttive
impartite  dal  Ministro  dell'interno   nell'esercizio   delle   sue
attribuzioni di coordinamento.